Il Dlgs 14/2019 dedica agli indicatori della crisi d’impresa due articoli (il 13 e il 24, entrambi in vigore dal 15 agosto 2020), che individuano i segnali dello stato di crisi. In questo modo il legislatore ha individuato dei parametri indicativi della presenza di squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, tenendo presente le caratteristiche specifiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, la data di costituzione e di inizio dell’attività. La valutazione della continuità aziendale si fonda, quindi, anche sull’utilizzo di questi indicatori che prevedono sia un’analisi sull’andamento futuro dell’impresa (articolo 13), sia sulla gestione passata (articolo 24) come requisito di tempestività della segnalazione dell’imprenditore ai fini dell’ accesso al regime premiale. In particolare, relativamente a quest’ultimo aspetto (esame ex post), sono indicatori di uno stato di crisi i pagamenti effettuati con ritardi reiterati e significativi, cioè quando: - i debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni risultano per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; - i debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni sono di un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; - si verifica il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati per l’analisi ex ante. La valutazione preventiva disciplinata dall’articolo 13 si basa invece sugli indici in grado di valutare: - la sostenibilità dei debiti dell’impresa per almeno i sei mesi successivi, e - le prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. Si considerano significativi gli indici che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Si precisa che gli indici sono elaborati dal CNDCEC ed approvati dal Mise, ma con l’attestazione di un professionista indipendente, l’impresa può utilizzare altri indici che risultano comunque idonei a valutare un eventuale stato di crisi. Come si può notare, è richiesta una valutazione nel brevissimo periodo, al fine di attivare tempestivamente procedure correttive. Tuttavia, il limitato intervallo temporale potrebbe rivelarsi anche come criticità, risentendo di anomalie o eventi eccezionali inerenti la gestione caratteristica dell’impresa e, pertanto, occorre implementare l’analisi con informazioni diverse da quelle di tipo quantitativo.