L'informazione tariffaria vincolante rilasciata da una dogana europea nei confronti di un operatore ha portata generale e può essere applicata a prodotti identici, anche se importati da un'altra impresa. A stabilirlo è la Corte di cassazione, con la sentenza 19 luglio 2023, n. 21306 che, per la prima volta, superando un precedente orientamento più restrittivo, riconosce alle Itv ampia efficacia. IL FATTO Nel caso esaminato, l'Agenzia delle dogane contestava la classificazione dichiarata dall'impresa, la quale, a sostegno del proprio inquadramento, si richiamava a un'Itv, anche se emessa dall'Amministrazione belga, in un momento successivo all'importazione e nei confronti di un altro operatore, in ragione dell'identità del prodotto e della necessità di un'uniforme applicazione della classificazione doganale nei vari Paesi europei. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Una sentenza innovativa nel panorama nazionale, che finalmente conferma l'orientamento espresso più volte dalla Corte di giustizia Ue e già recepito anche dalla giurisprudenza di merito. Come chiarito dalla Corte di cassazione, se è vero che l'Itv è “vincolante” soltanto nei confronti del soggetto che l'ha richiesta e per le formalità doganali espletate dopo che è stata emessa, il parere sulla classifica reso dalla dogana ha una portata ben più ampia. L'Itv rappresenta, infatti, un solido elemento di prova, che può dimostrare l'illegittimità della rettifica operata dall'Agenzia delle dogane e svolge, pertanto, un ruolo importantissimo per tutte le imprese che importano o esportano prodotti identici a quelli esaminati dall'Itv. La disciplina europea della classificazione doganale è immediatamente vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. È fondamentale che tutti gli operatori possano attribuire a prodotti identici la stessa voce doganale, sulla base di una nomenclatura comune, per evitare disparità di trattamento da un Paese a un altro. Proprio al fine di assicurare maggiore certezza e un'applicazione uniforme della classificazione doganale, il legislatore europeo ha introdotto l'istituto dell'Informazione tariffaria vincolante: un parere preventivo, emesso dall'Agenzia delle dogane, circa la corretta voce doganale da attribuire a un prodotto (art. 33 Cdu). La sentenza della Corte di cassazione ha finalmente riconosciuto il ruolo fondamentale, svolto dalle Itv anche nei confronti di soggetti terzi: esse rappresentano un criterio di riferimento interpretativo, che va oltre i confini del singolo caso concreto. La pronuncia riconosce che, anche se successivo rispetto a importazioni già eseguite, il parere della dogana deve essere tenuto in considerazione, se conferma l'interpretazione già adottata dalla parte. L'Itv rappresenta, infatti, una decisione amministrativa di rilievo unionale che ha portata generale e può essere applicata anche a prodotti identici a quelli importati. L'obiettivo dell'Itv, come ricordato dalla Corte di cassazione, è quello di rassicurare gli operatori nel caso in cui vi sia un dubbio sulla classificazione di un prodotto, tutelandolo da qualsiasi contestazione da parte dell'Agenzia delle dogane e assicurando un'uniforme applicazione della normativa doganale. Ribadendo quanto già affermato dalla Corte di giustizia Ue, la Cassazione ha sottolineato che le Itv rilasciate da uno Stato membro a un'altra società sono utilizzabili come mezzo di prova in tutti i Paesi in cui sia possibile produrre in giudizio una prova documentale (Corte di giustizia, 7 aprile 2011, C-153/10, Sony supply chain solution). Spetta pertanto al giudice di merito verificare se l'Itv si riferisce a un prodotto identico a quello oggetto di contestazione.