La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 10143 del 10 marzo 2023, si è pronunciata sulla sussistenza della responsabilità penale dell’ente in relazione al reato presupposto di cui all’art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 anche nel caso il cui l’autore di reato sia rimasto ignoto, ovvero quando, gli imputati-persone fisiche, siano stati assolti nel separato giudizio, non essendo venuto meno il fatto, o meglio essendo stata provata nel giudizio nei confronti dell’ente la colpa dell’organizzazione che consente l’imputazione all’ente dell’illecito penale. In tema di responsabilità da reato degli Enti, la Suprema Corte ha già stabilito che all'assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest'ultimo non consegua automaticamente l'esclusione della responsabilità dell'Ente per la sua commissione, poiché tale responsabilità, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 231/2001, deve essere affermata anche nel caso in cui l'autore del suddetto reato non sia stato identificato (Cass. pen., sez. V, 4 aprile 2013, n. 20060). Il condivisibile principio espresso nella citata pronuncia può essere esteso al caso in esame: l'accadimento dell'infortunio sul lavoro è stato accertato nella pronuncia assolutoria, rimanendo non individuate le figure dei responsabili dell'accaduto. Sulla base di tali considerazioni, sebbene la responsabilità dell'Ente disegnata dal D.Lgs. n. 231/2001 dipenda dal reato della persona fisica, funzionalmente legata all'Ente, non si può addivenire alla revoca della sentenza di patteggiamento, perché difettano i presupposti dell'istituto. Dalla disamina del caso, la Suprema Corte ha tratto il seguente principio: in caso di revisione della sentenza avente ad oggetto la responsabilità dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per contrasto di giudicato – art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p. – ove in separato giudizio si sia pervenuti all'assoluzione della persona fisica per il reato presupposto, è sempre necessario verificare se la ricorrenza del fatto illecito sia stata accertata, discendendo la inconciliabilità del giudicato solo dalla negazione del fatto storico e non anche dalla mancata individuazione della persona fisica del suo autore. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. n. 231/2001, la responsabilità dell'Ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato.