Subito dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell’11 ottobre 2024, il Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonchè dei relativi procedimenti giurisdizionali. Esteso anche l’assegno di inclusione alle vittime di sfruttamento lavorativo. Precompilazione domande di nulla osta Per l’anno 2025, i datori di lavoro che intendono presentare richiesta di nulla osta per gli ingressi previsti dai decreti flussi, devono procedere alla precompilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell’interno, con modalità che saranno definiti con circolare congiunta dei Ministeri interessati. La precompilazione dovrà essere svolta dal 1° novembre al 30 novembre 2024 e, limitatamente alle domande relative al termine del 1° ottobre 2025, dal 1° luglio al 31 luglio 2025. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all’accesso alla precompilazione. Dal 1° dicembre 2024 e dal 1° agosto al 30 settembre 2025, l’Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l’AGEA, eseguirà le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate. Quote extra per i badanti Inoltre, per l’anno 2025 saranno rilasciati, al di fuori delle quote, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di persone grandi anziane. La richiesta di nulla osta al lavoro per l’assunzione, a tempo determinato o indeterminato, dovrà essere presentata allo sportello unico per l’immigrazione competente per il tramite di: - agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all’albo informatico - associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. Le richieste di assunzione possono essere presentate per l’assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l’assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro.