INPS: conferma dei contatti personali degli utenti

Il sistema non permette di associare uno stesso indirizzo email/PEC o uno stesso numero di cellulare a più di cinque persone

Per fornire un servizio più tempestivo, sicuro, efficace e rispondente alle aspettative dei cittadini, l’INPS utilizzerà sempre più i contatti personali forniti dagli utenti per comunicare loro le informazioni sulle proprie pratiche. Lo rende noto lo stesso Istituto con una notizia del 19 maggio 2021.

Pertanto, in fase di accesso ai servizi online tramite il portale INPS, gli utenti potranno ricevere un messaggio che li invita a confermare e a validare i propri contatti telematici prima di poter proseguire.

La validazione dei contatti avviene attraverso l’invio all’utente di un codice di verifica che dovrà essere inserito nella pagina di conferma dei contatti. Nel caso di mancata ricezione del codice è possibile richiedere un nuovo invio.

Per ragioni di sicurezza, ogni volta che un utente dovesse modificare uno o più dei propri contatti, il sistema invierà un messaggio di notifica a uno dei contatti precedenti, in modo da intercettare eventuali modifiche non autorizzate, che potranno essere segnalate seguendo le istruzioni incluse nella notifica stessa.

Allo scopo di prevenire fenomeni di errato utilizzo dei contatti personali, come l’inserimento nei propri contatti di recapiti di intermediari o di recapiti condivisi all’interno di organizzazioni o enti, il sistema non permette di associare uno stesso indirizzo email/PEC o uno stesso numero di cellulare a più di cinque persone. Questo limite è stato determinato in modo da non impedire agli utenti che ne abbiano necessità di gestire una sorta di rete di assistenza familiare nell’ambito dei rapporti con l’INPS.

2 Commenti

    1. Spett.le Aziz,

      Il modello Rdc-com esteso va compilato dai beneficiari del Rdc per comunicare variazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa. Nel caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme di avvio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleeo familiare nel corso dell’erogazione del RdC, deve essere comunicata, tramite il modello Rdc/PdC-Com-esteso il giorno antecedente all’inizio. Nel caso di variazione di attività lavorativa subordinata, il modello deve essere trasmesso all’INPS entro 30 giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio.

      Si ricorda, infine, che il modello RdC-com esteso va ripresentato in caso di rinnovo o prolungamento di un contratto e nel caso in cui ci siano state delle variazioni riguardanti il reddito, ad esempio nel caso in cui inizialmente le informazioni siano state fatte sulla base di previsioni perchè non si disponeva di dati definitivi.

      Se la variazione riguarda attività di lavoro dipendente, occorre comunicare contestualmente anche il reddito previsto per l’anno solare di avvio dell’attività. Se la variazione, invece, riguarda attività autonoma o di impresa, entro 30 giorni dall’evento va comunicato il solo avvio dell’attività lavorativa. Tuttavia, la comunicazione deve essere rinnovata trimestralmente entro il 15esimo giorno successivo al termine di ogni trimestre solare, con l’indicazione del reddito (ricavi e compensi meno spese) percepito nel trimestre.

      Inoltre, il modello Rdc-com nella forma estesa va utilizzato per comunicare:

      – il reddito presunto derivante dallo svolgimento dell’attività subordinata per l’anno solare successivo, se l’attività di lavoro già comunicata si protrae nel corso di tale anno. In questo caso la compilazione deve avvenire entro il mese di gennaio. Ad esempio, se in sede di domanda a settembre 2022 è stata dichiarata attività subordinata che si protragga nel corso dell’anno solare successivo (2023), dovrà essere compilato il modello RdC/PdC-Com Esteso entro il mese di gennaio 2023;

      – sopravvenienza nel nucleo familiare, successivamente alla domanda, di componenti in stato detentivo presso strutture a totale carico dello Stato o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali, a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ovvero la cessazione dello stato di detenzione o ricovero presso strutture a totale carico dello Stato;

      – la presenza di uno più componenti del nucleo familiare che abbiano presentato dimissioni volontarie dal lavoro (fatte salve quelle per giusta causa) nei 12 mesi precedenti la data della domanda, ovvero il venir meno di tale condizione;

      – entro 15 giorni, ogni variazione del patrimonio immobiliare che comporti la perdita dei requisiti economici e ogni variazione relativa al possesso di beni durevoli; in particolare, dovrà essere comunicata ogni variazione relativa al patrimonio immobiliare e ai beni durevoli intervenuta rispetto a quanto è presente nell’attestazione ISEE in corso di validità, che comporti il venir meno dei requisiti di legge. Ad esempio, per il patrimonio immobiliare la perdita del requisito si verifica qualora il valore del patrimonio immobiliare superi la soglia pari a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione. Pertanto, andrà comunicato l’acquisto di seconde case che comporti il superamento della predetta soglia. Relativamente ai beni durevoli, dovranno essere comunicati l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli, navi o imbarcazioni da diporto, intervenuti dopo la presentazione della domanda e che non rispettino i requisiti previsti dalla norma;

      – entro il 31 gennaio, relativamente all’anno precedente, ove non già compresa nella DSU, ogni variazione del patrimonio mobiliare, che comporti la perdita dei requisiti;

      – entro 15 giorni dall’acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie previste per il patrimonio mobiliare, a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 6, in merito al divieto dell’utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

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