Gli interventi di integrazione salariale a cui l’azienda può fare ricorso in caso di sospensione o riduzione dell’attività di lavoro subordinato sono stati estesi, dal 2022, ai datori di lavoro di qualsiasi settore e dimensione a tutela di tutte le categorie di lavoratori dipendenti, con la sola esclusione dei dirigenti. Oltre alla contribuzione ordinaria, l’azienda che ricorre a queste tipologie di ammortizzatori sociali, è obbligata a versare una contribuzione addizionale in caso d’uso che sarà ridotta, a partire dal 2025, in caso di ricorso non effettuato negli ultimi 24 mesi. Quanto può risparmiare il datore di lavoro? Chi La legge di Bilancio 2022 ha esteso le coperture per integrazione salariali a tutte le imprese che impiegano almeno un dipendente in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti (indipendentemente dalla tipologia di apprendistato) e con la sola esclusione dei dirigenti. Il requisito di base è costituito dal possesso presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento stesso, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Attenzione L’anzianità di servizio non è richiesta per le domande relative ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (interruzione nella fornitura di energia elettrica, terremoti, ecc.). La richiesta della cassa integrazione può avvenire al verificarsi delle causali che sono individuate dall’art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015 ovvero: - situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; - situazioni temporanee di mercato. Deve trattarsi di causali caratterizzate dal fatto che devono essere di breve durata, transitorie e non imputabili alla condotta del datore di lavoro e del lavoratore. Ai fini dell’accoglimento della domanda di CIG deve essere evidente: - la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato: sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa, mentre la non imputabilità, all’impresa o ai lavoratori, della situazione aziendale, consiste nell’involontarietà e nella non riconducibilità degli eventi a imperizia o negligenza delle parti; - la non imputabilità dell’evento all’impresa o ai lavoratori: consiste non solo nell’involontarietà, nella mancanza di imperizia e negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità all’organizzazione o alla programmazione aziendale; - la ripresa dell’attività lavorativa: accanto alla transitorietà dell’evento, è indispensabile che l’attività lavorativa dell’impresa riprenda. Cosa Il finanziamento della CIGO avviene tramite un contributo ordinario (calcolato sull’imponibile previdenziale dei dipendenti) e un contributo addizionale (parametrato alle settimane di utilizzo di integrazione salariale) differenziato per ciascuna tipologia di ammortizzatore sociale. Le aliquote contributive applicabili sono determinate come di seguito (INPS, circolare n. 76 del 30 giugno 2022): - aziende industriali fino a 50 dipendenti: 1,70%; - aziende industriali con più di 50 dipendenti: 2,00%; - operai del settore edile - industria e artigianato: 4,70%; - operai del settore lapideo - industria e artigianato: 3,30%; - impiegati e quadri del settore edile e lapideo - industria e artigianato (aziende oltre 50 dipendenti): 2,00%. La contribuzione addizionale è da versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, con riferimento al quinquennio mobile, nella seguente misura: - 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite; - 12%, da 53 a 104 settimane fruite; - 15% oltre le 104 settimane fruite. Attenzione A partire dal 2025 è prevista con finalità premiali la riduzione del contributo addizionale, del 3% se non è stata fruita CIGO/CIGS per almeno 24 mesi. Con riferimento al FIS, il contributo ordinario è pari allo: - 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti; - 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il contributo addizionale al FIS in caso di ricorso all’integrazione salariale è fissato al 4%. Attenzione A partire dal 2025 è prevista con finalità premiali la riduzione del contributo addizionale, in misura pari al 40% a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi. Come L’azienda che intende sospendere o ridurre l’attività lavorativa al verificarsi di una delle causali della CIGO deve necessariamente: - comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati (art. 14, D.Lgs. n. 148/2015). - svolgere, su richiesta di una delle parti e anche in modalità telematica, un esame congiunto della situazione complessiva aziendale finalizzato alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa. - presentare in via telematica all’INPS domanda di concessione, nella quale devono essere indicati la causa della sospensione, o della riduzione, dell’orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. La domanda di integrazione salariale deve essere presentata entro: - 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; - la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento nel caso di domande per eventi oggettivamente non evitabili. Attenzione Qualora dall’omessa o tardiva presentazione della domanda derivi, a danno dei lavoratori, la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita. Quando Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente (senza alcun riferimento a situazioni eccezionali) fino a un massimo complessivo di 52 settimane in un biennio mobile. L’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può, comunque, superare la durata complessiva di 52 settimane in un biennio mobile, cioè nelle 104 settimane immediatamente precedenti la settimana della nuova richiesta. Attenzione Tali limiti non trovano applicazione per gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili che non devono essere computati nei suddetti limiti. Calcola il risparmio Si considera una retribuzione teorica mensile pari a 2.500 euro, spettante al lavoratore sospeso per 13 mensilità. divisore orario contrattuale = 173 numero ore evento = 64 ore lavorabili = 176 Retribuzione persa = (2.500 x 13 /12)/173 x 64 x (173/176) = 984,84 euro Calcolo contributo addizionale CIG 9% = 88,64 euro Calcolo contributo addizionale FIS 4% = 39,39 euro Alla luce degli esempi di calcolo esposti, è possibile evincere che il risparmio che il datore di lavoro può conseguire in caso di ricorso alle integrazioni salariali a partire dal 2025 varia dall’1 al 2%. A) CIG Contributo addizionale ridotto Contributo addizionale intero Retribuzione di base 2.500 euro 2.500 euro Retribuzione persa 984,84 euro 984,84 euro Contributo addizionale 59,09 euro 88,64 euro Risparmio % 2% B) FIS Contributo addizionale ridotto Contributo addizionale intero Retribuzione di base 2.500 euro 2.500 euro Retribuzione persa 984,84 euro 984,84 euro Contributo addizionale 23,63 euro 39,39 euro Risparmio % 1%