Con la circolare n. 14 del 3 febbraio 2023 l'INPS ha fissato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2023. CIGO, CISOA, CIGS e AIS Nella tabella che segue si riporta l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2023 indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione pari al 5,84%. Trattamenti di integrazione salariale Importo lordo (euro) Importo netto (euro) 1.321,53 1.244,36 Tale importo massimo deve essere incrementato, nella misura del 20%, per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue. Trattamenti di integrazione salariale - settore edile e lapideo (intemperie stagionali) Importo lordo (euro) Importo netto (euro) 1.585,84 1.493,23 La previsione dell’importo massimo delle prestazioni non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo. Fondo credito a) Assegno di integrazione salariale Si riportano i massimali mensili previsti per l’assegno di integrazione salariale, aggiornati per l’anno 2023, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi. Massimali assegno di integrazione salariale Retribuzione mensile lorda (euro) Massimale (euro) Inferiore a 2.406,02 1.306,75 Compresa tra 2.406,02 e 3.803,33 1.506,19 Superiore a 3.803,33 1.902,81 b) Assegno emergenziale Si riportano i massimali mensili previsti per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2023, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi. L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione pari al 5,84%. Tale riduzione è, comunque, applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dal datore di lavoro nel flusso UniEmens. Massimali assegno emergenziale Retribuzione tabellare annua lorda (euro) Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) Inferiore a 46.076,64 2.691,44 2.534,26 Compresa tra 46.076,64 e 60.626,25 3.031,89 Superiore a 60.626,25 4.243,50 Fondo Credito cooperativo a) Assegno emergenziale Si riportano i massimali mensili previsti per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2023, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi. L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione pari al 5,84%. Tale riduzione è, comunque, applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso UniEmens. Massimali assegno emergenziale Fascia retributiva (euro) Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) Inferiore a 43.558,28 2.581,40 2.430,65 Compresa tra 43.558,28 e 60.752,34 3.472,04 Superiore a 60.752,34 4.038,31 NASpI La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro. DIS-COLL La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro. Indennità di disoccupazione agricola In relazione all’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2022, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno. Al riguardo, si osserva che l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, estende al trattamento ordinario di disoccupazione la disciplina dell’importo massimo dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 13 agosto 1980, n. 427. Tale ultima norma è stata abrogata e sostituita dal decreto legislativo n. 148/2015 che, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, al comma 5-bis dell’articolo 3 dispone il superamento dei massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale – quello più alto – rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori beneficiari dei trattamenti. Premesso quanto sopra, l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2022, è quello indicato nella circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, al paragrafo 2 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, vale a dire 1.222,51 euro. ALAS La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ALAS è pari a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro. ISCRO Il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2023 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 8.972,04 euro. L’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2023 non può essere inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro. Assegno per attività socialmente utili L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2023, a 656,44 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.