I lavori di interramento della linea telefonica scontano l'aliquota IVA del 10% se rientrano tra le opere di urbanizzazione di cui al numero 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, Parte terza, allegata al d.P.R. n. 633/1972, ossia nell'ipotesi in cui lo spostamento e l'interramento contempli la realizzazione di cavedotti interrati, vale a dire delle condutture adibite al passaggio di cavi ottici, e al trasporto di dati per la rete telefonica generale, di cui all'articolo 16, comma 7-bis, del Testo Unico sull'Edilizia. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 61 del 6 marzo 2024. Il numero 127-quinquies), della Tabella A, Parte terza, allegata al decreto IVA, prevede l'applicazione dell'IVA nella misura ridotta del 10 per cento, tra l'altro, per le «opere di urbanizzazione, primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865». Il successivo numero 127-septies) della medesima Tabella A, Parte terza, prevede l'applicazione della stessa aliquota del 10 per cento per le «prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-qunquies». Al riguardo, si osserva che le disposizioni a cui occorre attualmente riferirsi relativamente alla qualificazione e delle opere e degli interventi in materia edilizia sono contenute nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. In particolare, l'articolo 16 del predetto Testo Unico Edilizia, che disciplina il contributo per il rilascio del permesso di costruire - richiamando al riguardo, tra le altre, la legge 28 gennaio 1977, n. 10 (cd. Legge Bucalossi), la legge 5 agosto 1978, n. 457, la legge 29 settembre 1964, n. 847 e la legge 22 ottobre 1971, n. 865 - riproduce, sostanzialmente, il medesimo elenco di opere di urbanizzazione primarie e secondarie contenuto nel richiamato articolo 4 della legge n. 847 del 1964, così come integrato dall'articolo 44 della legge n. 865 del 1971, per le quali vengono richiesti i relativi oneri di urbanizzazione. Per quanto di interesse, il comma 7 dell'articolo 16 dispone che «Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato». Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, all'articolo 86, comma 3, ha disposto che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del d.P.R. n. 380 del 2001. Il successivo comma 7-bis, del medesimo articolo 16, introdotto dall'articolo 40, comma 8, della legge n. 166 del 2002, prevede, inoltre, che «Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavedotti per il passaggio di reti telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni». Ai fini IVA, pertanto, possono beneficiare dell'aliquota nella misura ridotta del 10 per cento le cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (di cui alla citata legge n. 847 del 1964, come successivamente integrata dalla legge n. 865 del 1971 e, sostanzialmente, riprodotte nel richiamato articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le relative opere e i cavedi multiservizi e i cavedotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni) nonché le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, afferenti alla realizzazione delle medesime opere. In relazione alle opere di urbanizzazione secondaria, con diversi documenti di prassi l'Amministrazione finanziaria ha precisato che sono quelle destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economia, istruzione, cultura e tempo libero, nell'ambito di un centro abitato, al fine di migliorare la qualità di vita dei propri abitanti (cfr. risoluzioni n. 157 del 12 ottobre 2001 e n. 394/E del 28 dicembre 2007). In considerazione del descritto quadro normativo, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria per la cui realizzazione viene prevista l'applicazione dell'IVA nella misura ridotta del 10 per cento sono quelle tassativamente indicate nella citata legge n. 847, richiamata dalla disposizione fiscale di agevolazione di cui al citato numero 127-quinquies) e, come accennato, successivamente riprodotte nell'articolo 16 del Testo Unico Edilizia, nonché da quelle previste da altre disposizioni specifiche di equiparazione. Le disposizioni sopra richiamate trovano applicazione se i lavori sono riconducibili nel concetto di "costruzione", che riguarda la realizzazione "ex novo" di un'opera edilizia, mentre non possono rientrarvi le semplici migliorie o modifiche dell'opera stessa (cfr. risoluzione 19 maggio 2008, n. 202/E). Ciò premesso, nel caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate il Comune ha affidato, mediante un contratto di appalto, alla Società l'esecuzione dei lavori per l'interramento e lo spostamento degli impianti fissi della linea telefonica in corrispondenza del tratto stradale interessato dai lavori di riqualificazione affidati all'Ente Gestore attraverso un contratto di appalto distinto e autonomo rispetto a quello stipulato con la Società. Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ritiene che l'aliquota IVA del 10 per cento risulterà applicabile se i lavori di interramento della linea telefonica rientreranno tra le opere di urbanizzazione di cui al numero 127-quinquies) e 127-septies), della Tabella A, Parte terza come sopra individuate, ossia nell'ipotesi in cui lo spostamento e l'interramento della linea telefonica contempli la realizzazione di cavedotti interrati, vale a dire delle condutture adibite al passaggio di cavi ottici, e al trasporto di dati per la rete telefonica generale, di cui al citato articolo 16, comma 7-bis, del Testo Unico sull'Edilizia. L'aliquota IVA del 10 per cento non si applicherà se gli interventi realizzati dalla Società si limiteranno al mero spostamento e interramento di cavedotti già esistenti, in quanto tale ipotesi non costituirebbe "realizzazione" dell'opera di urbanizzazione, nel senso sopra delineato. Infine, la circostanza che detti lavori siano parte integrante dell'opera complessiva di riqualificazione della strada oggetto dell'appalto con l'Ente gestore non rileva ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta agli interventi oggetto del contratto con la Società, in quanto interventi realizzati in modo distinto ed autonomo da parte di soggetti diversi con i quali l'Istante ha stipulato distinti contratti di appalto. Non risulta, inoltre, conferente il richiamo alla risoluzione n. 52/E del 2008, in quanto detto documento di prassi aveva per oggetto prestazioni di progettazione di opere di urbanizzazione, che avrebbero potuto beneficiare dell'aliquota IVA del 10 per cento (propria della costruzione delle stesse opere) solo nel caso in cui fossero state rese in dipendenza del contratto di appalto avente per oggetto la complessiva realizzazione dell'opera.