Con la risposta n. 104 del 13 maggio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicabilità del regime di esenzione da ritenuta di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 351/2001 sui proventi derivanti dagli investimenti da parte di fondi esteri in fondi alternativi immobiliari italiani. L'articolo 1, comma 1, lettera j), del testo unico di finanza (TUF) definisce il fondo comune di investimento «l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore». La successiva lettera k) definisce l'organismo di investimento collettivo del risparmio «l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata». Tale definizione pone in evidenza, quali caratteristiche imprescindibili, la funzione economica dell'OICR, ossia la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e l'autonomia delle scelte di gestione della società di gestione rispetto all'influenza dei partecipanti. Riguardo al requisito della pluralità degli investitori nella risoluzione 4 ottobre 2005, n. 137/E l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che un fondo, per essere tale, necessita dunque di una pluralità di sottoscrittori, a meno che l'unico detentore non rappresenti una pluralità di interessi così da raffigurare una gestione collettiva. Come chiarito nel regolamento di Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio il requisito della pluralità può ritenersi soddisfatto anche in presenza di un solo investitore, qualora l'investimento sia da questi effettuato nell'interesse di una pluralità di investitori (ad es. fondi di fondi). L'elemento dell'autonomia è riferito al rapporto che intercorre tra partecipanti al fondo e soggetto gestore e costituisce il principio in base al quale i partecipanti non possono disporre di poteri diretti connessi alla gestione del fondo e delle attività in portafoglio dello stesso. Quanto alla politica di investimento, essa è parte essenziale e imprescindibile del regolamento del fondo ed è, quindi, necessariamente predeterminata alla esecuzione degli investimenti stessi. I fondi pensione e gli organismi di investimento collettivo del risparmio esteri sono quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso (cfr. circolari 9 marzo 2011, n. 11/E e 15 febbraio 2012, n. 2/E). Per quanto concerne il regime fiscale a cui fare riferimento, l'articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 351/2001, ha previsto che «La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato aisensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato». Si ricorda che l'articolo 10 del decreto legislativo n. 147/2015, che ha abrogato l'articolo 168-bis del Tuir, al comma 5 prevede che quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del Tuir, il riferimento si intende ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Si deve, pertanto, fare riferimento all'elenco dei Paesi e territori contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche e integrazioni (cosiddetta white list). Come chiarito dalla circolare n. 2/E del 2012, il regime di non imponibilità di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 351/2001, si applica non soltanto in caso di partecipazione "diretta" al fondo immobiliare ma anche qualora l'investitore estero partecipi in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere l'investimento, a condizione che anche questi siano residenti in Paesi white list (cfr. anche risoluzione 18 luglio 2013 n. 54/E). In altri termini, l'investimento "indiretto" effettuato tramite veicoli societari nel fondo immobiliare italiano è stato ritenuto valido ai fini del regime di esenzione in virtù della detenzione totalitaria del veicolo da parte dei soggetti esteri. Tale principio ha trovato riscontro in diverse risposte ad istanze di interpello nelle quali l'Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere circa il regime fiscale che si rende applicabile alle distribuzioni di proventi da parte di fondi immobiliari italiani a fondi esteri in caso di partecipazione indiretta (cfr., tra le altre, risposte pubblicate il 16 giugno 2021, n. 409, il 4 ottobre 2021, n. 652 e il 6 aprile 2023, n. 285). Nei citati documenti di prassi è stato precisato che non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi del citato articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 351/2001, i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta di fondi istituiti in Paesi white list ancorché costituiti con la forma giuridica di partnership in un fondo immobiliare italiano, qualora le finalità di investimento siano del tutto analoghe a quelle che contraddistinguono i fondi comuni di investimento italiani e sempreché gli stessi siano soggetti a vigilanza prudenziale.