L'estinzione delle azioni dei soci di minoranza conseguentemente all'attivazione della clausola di trascinamento da parte dei soci di maggioranza può essere ricondotta nell'alveo delle ipotesi di recesso o esclusione come disciplinate dagli articoli 6, comma 1, lettera c), del decreto 7 maggio 2019 e 7, comma 1, lettera c), del decreto 28 dicembre 2020, con conseguente decadenza dal diritto alle detrazioni fruite in relazione agli investimenti effettuati in Start-up e PMI innovative. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 390 del 13 luglio 2023. Dopo avere richiamato la normativa di riferimento, l'Amministrazione finanziaria ricorda che l'articolo 6 del decreto 7 maggio 2019 e l'articolo 7 del decreto 28 dicembre 2020, identici nella formulazione, stabiliscono al comma 1, che il diritto all' agevolazione «decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l'investimento ai sensi dell'art. 3, si verifica: a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai sensi dell'art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, salvo quanto disposto al comma 3, lettere a) e b), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote; b) la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre società che investono prevalentemente in star-tup innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione; c) il recesso o l'esclusione degli investitori di cui all'art. 2, comma 1 (il decreto del 28 dicembre 2020 fa richiamo all'articolo 7, comma 7, lettera a) ed e)». Sulla base della previsione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto 7 maggio 2019 e all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto 28 dicembre 2020, non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione «i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir; in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste dal presente decreto devono essere verificate a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'investimento agevolato da parte del dante causa». L'articolo 6 del decreto 7 maggio 2019 e l'articolo 7 del decreto 28 dicembre 2020 prevedono, entrambi al comma 4, che nel periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, «il soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che ha beneficiato dell'incentivo, deve incrementare l'imposta lorda di tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, [...] aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento è effettuato entro il termine peril versamento a saldo dell'imposta sulreddito delle persone fisiche». In relazione alla decadenza dal diritto a fruire dell'agevolazione, la circolare 11 giugno 2014, n. 16/E, relativa a un regime agevolato del tutto simile a quello in commento, ha chiarito, in via generale, che «il principio sotteso all'individuazione delle diverse cause che comportano la decadenza dal diritto a fruire delle agevolazioni deriva dalla necessità di dare all'investimento effettuato un periodo minimo di durata. [...]. Questa impostazione è peraltro coerente con l'autorizzazione comunitaria» cui è stato sottoposto il regime agevolato, e che «pertanto, il diritto alle agevolazioni fiscali decade se prima del decorso di detto periodo minimo si verificano le circostanze richiamate dalla norma». Con riguardo alle cause che espressamente non comportano decadenza, la citata circolare n. 16/E del 2014 ha chiarito che, nelle ipotesi di trasferimento a titolo gratuito e per effetto di operazioni straordinarie, deve continuare a essere verificato il rispetto della condizione relativa al mantenimento delle partecipazioni per un periodo di tempo minimo. In tali casi, chiarisce la circolare, ai fini della verifica del rispetto della condizione in argomento, rileva quale data iniziale quella in cui il dante causa ha effettuato l'investimento. Tale condizione, invece, non deve essere verificata nel caso di trasferimenti mortis causa, atteso che gli stessi non hanno natura di atti volontari. Il descritto quadro normativo e di prassi, pertanto, evidenzia che, in generale, la decadenza dal diritto a fruire dell'agevolazione opera in tutti i casi in cui, indipendentemente dalla volontà dell'investitore, l'investimento non si protrae per almeno un triennio in capo allo stesso investitore, ad eccezione di ipotesi, tassativamente previste, in cui il rispetto della condizione relativa all'holding period non è richiesto (come in caso di trasferimento mortis causa) oppure va verificato avendo a riguardo la data in cui il dante causa dell'investitore ha effettuato l'investimento (come in caso di trasferimento di azioni per atto a titolo gratuito o per effetto di operazioni straordinarie). Il Ministero dell'Economia e della Finanze - Dipartimento delle Finanze, interpellato sul tema dall'Agenzia delle Entrate, ha ulteriormente osservato che «la stessa relazione illustrativa al citato decreto-legge n. 179 del 2012, con riferimento all'articolo 29, comma 3, evidenzia il vincolo al mantenimento dell'investimento per almeno tre anni, sottolineando che "qualora l'investimento venga ceduto, anche parzialmente, prima del decorso di tale termine, il contribuente decade dal beneficio con l'obbligo di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali". Sul punto, la relazione illustrativa al decreto interministeriale 30 gennaio 2014 adottato in attuazione dell'articolo 29 del decretolegge n. 179 del 2012, con riferimento alle cause di decadenza evidenzia che "in via generale, il principio sotteso all'individuazione delle fattispecie che generano ipotesi di decadenza delle agevolazioni, con conseguente ripresa a tassazione delle somme relative ai benefici fruiti, deriva dalla necessità di dare all'investimento effettuato un periodo minimo di durata ...". Anche la circolare n. 16/E dell'11 giugno 2014, nel riprendere quanto evidenziato nella citata relazione illustrativa, sottolinea che "questa impostazione è, peraltro, coerente con l'autorizzazione comunitaria", con la conseguenza che - in presenza di atti di natura realizzativa posti in essere prima del decorso dell'holding period - "gli investitori perdono il diritto alle agevolazioni fiscali"». Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rilevato che «Nello specifico, l'estinzione delle azioni dei soci di minoranza conseguentemente all'attivazione della clausola di trascinamento da parte dei soci di maggioranza può essere ricondotta nell'alveo delle ipotesi di recesso o esclusione come disciplinate dagli articoli 6, comma 1, lettera c), del decreto 7 maggio 2019 e 7, comma 1, lettera c), del decreto 28 dicembre 2020. La suindicata interpretazione è avvalorata dalla considerazione che i soci di minoranza, al momento del loro ingresso nella compagine societaria, erano già consapevoli della previsione statutaria (art. .. dello Statuto) di un obbligo di covendita attivabile dai soci di maggioranza, disciplinata mediante una clausola di trascinamento. A ciò si aggiunga che l'assenza dei soci di minoranza al momento della vendita delle azioni, conseguente all'applicazione della clausola di trascinamento, non ha inciso in alcun modo sulla validità dell'operazione societaria. La previsione statutaria sul punto, prevedeva, infatti, che, in caso di assenza dei predetti soci, la vendita si sarebbe comunque perfezionata e, dunque, le azioni dei soci di minoranza si sarebbero automaticamente estinte. Successivamente a detta vendita, i soci di minoranza sono stati informati dell'estinzione delle proprie azioni e dell'avvenuta liquidazione delle stesse. Alla luce di quanto premesso, si ritiene che i soci di minoranza decadano dalle agevolazioni fiscali fruite, in quanto la fattispecie appare riconducibile all'ipotesi di recesso o esclusione come disciplinate dagli articoli 6, comma 1, lettera c), del decreto 7 maggio 2019 e 7, comma 1, lettera c), del decreto 28 dicembre 2020». In conclusione, nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate ritiene verificata, prima del decorso dell'holding period di tre anni, un'ipotesi di recesso o esclusione dalla società, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto 7 maggio 2019 e dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto 28 dicembre 2020, con conseguente decadenza dal diritto alle detrazioni fruite in relazione agli investimenti effettuati. Pertanto, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 6 del decreto ministeriale 7 maggio 2019 e 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2020, nel 2022, periodo d'imposta in cui si è verificata la decadenza dall'agevolazione, il contribuente dovrà incrementare l'imposta lorda relativa di un ammontare corrispondente alle detrazioni effettivamente fruite nel 2019 e nel 2020, aumentata degli interessi legali.