Agenzia delle Entrate - Risposta n. 273 del 25 agosto 2020 Il trasferimento di beni dall'impresa italiana al deposito logistico di un terzo situato in Belgio, in vista e in attesa dell'ordine d'acquisto da parte di imprese clienti con sede in Irlanda e in Gran Bretagna, non può considerarsi una semplice sosta tecnica nel quadro di una cessione intracomunitaria dall'Italia verso i paesi degli acquirenti, ma costituisce un trasferimento a se stessi, assimilato a una cessione intracomunitaria. Pertanto l'impresa italiana dovrà identificarsi ai fini Iva in Belgio, dove effettuerà l'acquisto intracomunitario e assolverà gli adempimenti all'atto delle successive cessioni, localizzate in territorio belga. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la risposta n. 273 del 25 agosto 2020, respingendo la soluzione prospettata dall'interpellante, che, richiamando il concetto di «sosta tecnica» di cui alla circolare n. 15/1980, riteneva invece di poter inquadrare le operazioni direttamente come cessioni nei confronti delle imprese acquirenti. Osserva l'Agenzia che, secondo quanto chiarito dall'interpellante, la merce rimane nel deposito soltanto temporaneamente e fino all'invio dell'ordine di acquisto da parte dei clienti della società italiana. Solo dopo avere ricevuto l'ordine, la società incaricherà il gestore del deposito di procedere al trasporto delle merci dal Belgio al luogo convenuto in Gran Bretagna e in Irlanda. I futuri acquirenti non possono disporre della merce depositata fino all'invio dell'ordine; i contratti non prevedono nulla in merito all'eventualità che la merce in deposito non venga ordinata, ma la società ha precisato che, in tale ipotesi, tornerebbe in Italia. Ciò posto, premesso che la Gran Bretagna uscirà dal territorio doganale e fiscale dell'Ue solo dopo il 31 dicembre 2020, l'Agenzia osserva che lo stoccaggio della merce presso i magazzini in Belgio esula dall'accezione di «sosta tecnica» di cui alla citata circolare, dato che nella fattispecie la sosta non è limitata al tempo strettamente necessario per le operazioni di mero raggruppamento o smistamento della merce da parte del vettore, ma è funzionale esclusivamente alle esigenze di approvvigionamento degli acquirenti, che stabiliscono discrezionalmente il termine entro il quale ordinare la merce. Inoltre, diversamente dalla sosta tecnica, la permanenza presso la piattaforma logistica in Belgio configura l'esecuzione di un distinto e autonomo rapporto di deposito tra la società istante e il gestore della piattaforma. Ne discende, ad avviso dell'Agenzia, che l'operazione in esame, concretizzandosi nel trasferimento di beni dall'Italia al Belgio, ove è situato il magazzino, senza passaggio della proprietà, integra l'ipotesi di cessione intracomunitaria assimilata di cui all'art. 41, comma 2, lett. c), del dl 331/93. Tale disposizione, conformemente all'art. 17 della direttiva Iva, assimila infatti a una cessione intracomunitaria non imponibile «l'invio di beni nel territorio di altro stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello stato, o da terzi per suo conto, in base a un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti». Pertanto, in applicazione della suddetta disposizione, l'invio dei beni presso il deposito in Belgio, senza vendita, mediante trasporto o spedizione da parte della società interpellante, è assimilata a una cessione intracomunitaria non imponibile, alla quale corrisponderà un acquisto intracomunitario (per assimilazione) con assolvimento dell'Iva in Belgio, dove pertanto la società sarà tenuta a identificarsi, direttamente o mediante rappresentante fiscale. All'atto del trasferimento dei beni in Belgio, la società dovrà quindi emettere una fattura non imponibile nei confronti della propria partita Iva belga; la successiva cessione dei beni, con partenza dal magazzino, sarà soggetta agli adempimenti della normativa belga. L'Agenzia puntualizza infine che il parere di cui sopra non prende in considerazione l'eventuale applicabilità del regime di call off stock di cui all'art. 17-bis della direttiva Iva, in quanto non prospettata dall'interpellante.