Il decreto fiscale 2020 (art. 15, D.L. n. 124/2019) collegato alla legge di Bilancio ha apportato importanti novità in tema di obblighi contabili per quei soggetti che trasmettono i dati al sistema TS (tessera sanitaria). In primo luogo, è stata estesa sino al 2020 la disciplina transitoria che esonera dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che inviano i dati al sistema TS (ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata) nonché i contribuenti che, pur non tenuti all’invio dei dati al sistema in oggetto, emettono fatture comunque relative a prestazioni sanitarie, effettuate nei confronti di persone fisiche. A decorrere dal 1° luglio 2020, inoltre, i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema TS adempiono all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi esclusivamente mediante l'invio dei dati giornalieri al Sistema TS, utilizzando strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, ossia i registratori telematici. Esonero dall’invio dell’e-fattura per chi trasmette i dati al sistema TS Con riferimento all’esonero, per il periodo d’imposta 2019, dall’obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, l’art. 10-bis del D.L. 119/ 2018 prevede che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, nonché gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri) non possano emettere fatture elettroniche per l’erogazione delle loro prestazioni, giacché - in base al disposto dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 - per le ridette prestazioni è già prevista la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali. A riguardo, si osserva, inoltre, che l’art. 9-bis, D.L. n. 135/2018 amplia l’esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, con riferimento al periodo d'imposta 2019, estendendolo, in relazione alle fatture riguardanti le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche agli operatori che non sono tenuti all’invio dei dati al sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (sono esclusi da tale obbligo, a titolo esemplificativo, podologi, fisioterapisti, logopedisti). Nella circolare n. 14/E del 2019, in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS devono continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo, ovvero in formato elettronico senza utilizzare il sistema di interscambio come canale di invio, e a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al suddetto sistema. Le modifiche del decreto fiscale 2020 L’art. 15 estende al periodo d’imposta 2020 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, già previsto dalla normativa precedentemente illustrata per il periodo d’imposta 2019, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. In particolare, il comma 1 dell’art. 15 estende al 2020 la disciplina transitoria che esonera dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che inviano i dati al Sistema TS (ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata) nonché i soggetti che, pur non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, emettono fatture comunque relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica solo con l’invio dei dati al Sistema TS Il comma 2 dell’art. 15, inoltre, modifica il contenuto dell’art. 2, comma 6-quater, D.Lgs. n. 127/2015, in tema di trasmissione telematica delle operazioni IVA. Mediante la novella in esame, a decorrere dal 1° luglio 2020, è stata tramutata in obbligo l’attuale facoltà, data ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, di poter assolvere alla procedura di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri ai fini IVA (obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del d.p.r. 633 del 1972) mediante l’invio dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS. La norma specifica che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza di quanto comunicato. La finalità della norma sembrerebbe quella di razionalizzare per gli esercenti che effettuano prestazioni sanitarie e per l'Amministrazione finanziaria, rispettivamente, l'invio e l'acquisizione dei flussi informativi relativi ai dati necessari per la dichiarazione precompilata, ai dati dei corrispettivi giornalieri e a quelli necessari per partecipare alla lotteria nazionale degli scontrini. In tal modo, gli esercenti potranno inviare tutti i dati richiesti con un'unica operazione effettuata tramite il registratore telematico.