Il decreto fiscale 2020 (art. 58, D.L. n. 124/2029, disciplinante la quota dei versamenti in acconto delle imposte) ha previsto a decorrere dal 27 ottobre 2019, data di entrata in vigore del decreto, alcune novità riguardanti il calcolo degli acconti per determinati soggetti, prevedendo la rimodulazione in due rate di pari importo, vale a dire entrambe nella misura del 50% del dovuto (in luogo del 40% e del 60%), degli acconti dovuti ai fini IRPEF, IRES e IRAP. Peraltro, la norma in parola dispone che viene fatto salvo “[...] quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico”. In particolare, l’ambito soggettivo attiene ai contribuenti interessati dalla proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, ovvero coloro che: - esercitano, in forma associata o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA; - dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione. La risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019 ha esplicitato che la normativa, ricorrendo le condizioni appena sopra richiamate, sia applicabile anche ai contribuenti che: - rientrano nel regime forfetario agevolato (disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014); - applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011); - determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; - ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA. Pertanto, è stato specificato che la ridetta rimodulazione riguarda anche le imposte sostitutive dovute dai soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari, la cedolare secca sul canone di locazione, nonché le imposte IVIE e IVAFE. Versamenti in acconto 2019 pari al 90% Ciò posto, quanto invece alla quantificazione degli acconti, limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la relazione illustrativa al D.L. n. 124/2019, richiamata dalla risoluzione n. 93/E/2019, ha chiarito che, fatto salvo il versamento dell’eventuale prima rata di acconto, la seconda rata fosse dovuta nella misura del 50%, ovvero corrispondendo l’unico versamento nella misura del 90%. In buona sostanza, è stato così appurato che i versamenti in acconto dovuti per il 2019 fossero pari complessivamente al 90%. Il decreto Rilancio cancella il debito IRAP 2019 Ci si soffermerà sull’intreccio esistente tra la misura effettivamente versata in acconto ai fini IRAP e quanto previsto dall’art. 24, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) in tema di cancellazione del debito IRAP per l’anno d’imposta 2019. In particolare, l’intreccio merita un particolare approfondimento nelle ipotesi, neanche tanto remote, di contribuenti che nel corso del 2019, pur potendo versare gli acconti IRAP nella misura del 90%, hanno corrisposto all’erario la misura piena del 100%. Si tenga conto, infatti, che tanto la norma quanto i relativi chiarimenti di prassi hanno tardivamente delineato uno scenario rispetto al quale molti contribuenti, o magari anche i professionisti che li assistevano, non sono stati in grado o, banalmente, non hanno voluto procedere al ricalcolo delle deleghe di pagamento. Restringendo ancor più l’ambito di riflessione, si proverà a ipotizzare lo scenario legato a IRAP dovuta per il 2019 superiore all’importo degli acconti, posto che l’ipotesi dei contribuenti a credito, ovvero con imposta dovuta inferiore agli acconti, non crea problemi applicativi. Un esempio Si consideri, quindi, un contribuente ISA che nel modello IRAP 2019, per l’anno d’imposta 2018: - ha riportato nel rigo IR21 un importo pari a 1.000 euro; - ha determinato l’acconto IRAP 2019, in assenza di obblighi di ricalcolo, con il metodo storico. La prima rata di acconto del 30 settembre 2019 è stata versata per un importo 400 euro, vale a dire il 40% dell’acconto complessivamente dovuto, ammontante a 1.000 euro. Ove non fosse intervenuta la novella legislativa, il contribuente avrebbe dovuto versare il secondo acconto nella misura del restante 60% (600 euro). Invece, per effetto della nuova disposizione, il pagamento di 400 euro, già versato a settembre 2019, è stato cristallizzato, cosicché entro il 2 dicembre 2019 il contribuente avrebbe dovuto versare 500 euro, ovvero il 50% dell’acconto complessivamente dovuto, arrivando a corrispondere un totale complessivo di 900 euro, pari esattamente al 90% del rigo IR21. Supponiamo però che, per le motivazioni sopra accennate, il contribuente abbia versato l’acconto IRAP per il 2019 nella misura piena del 100%, in luogo di quella rideterminata del 90%, avendo cioè versato il secondo acconto non applicando il 50%, ma bensì il 60%. In questo caso si sono poste le premesse per la maturazione di un credito IRAP, corrispondente alla differenza tra la misura degli acconti effettivamente dovuti, pari a 900 euro, e quella degli acconti versati, pari a 1.000 euro. Il credito ammonterà, evidentemente, a 100 euro. Se non fosse intervenuto l’art. 24 del D.L. n. 34/2020, che ha cancellato il saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo d’imposta, il tema del maggior acconto versato rispetto al dovuto non si sarebbe posto, atteso che lo stesso si sarebbe “confuso” nella determinazione del saldo, diminuendone fisiologicamente l’importo da corrispondere in sede di dichiarazione, al pari di quanto potrà verificarsi per l’IRES o l’IRPEF che non sono interessate da alcuna previsione di stralcio del debito per il 2019. Tuttavia, riprendendo il precedente esempio, se il saldo IRAP per il periodo d’imposta 2019 dovesse ammontare a 1.200 euro, il beneficio legato allo stralcio del debito dovrà tenere conto, a prescindere dalla modalità adottata di imputazione contabile dell’IRAP, della quota del 10% del maggiore acconto versato, ma non effettivamente dovuto. Importo che rappresenterà un credito da poter utilizzare in compensazione orizzontale. La sottostante tabella si ritiene possa essere d’ausilio per fotografare meglio il caso di specie. Ipotesi con rilevazione dell’importo pari all’imposta dovuta Ipotesi con rilevazione dell’importo pari al minore tra l’imposta dovuta e gli acconti dovuti IRAP dovuta (rigo IR21) 1.200 1.200 Acconti dovuti 900 900 Acconti versati 1.000 1.000 Iscrizione imposta CE 1.200 900 Credito maggior IRAP versata 100 100 Stralcio debito IRAP 2020 (sopravvenienza attiva non tassabile) 300 0 Nel modello IRAP 2020 Riprendendo tanto l’esposta ipotesi di studio (avente ad oggetto soggetti ISA che hanno versato acconti IRAP nella misura del 100% in luogo del 90%) quanto il precedente esempio numerico, proviamo a mettere a confronto lo scenario compilativo che ad oggi risulta automaticamente prodotto dai software (Ipotesi A) con eventuali ulteriori possibilità espositive (Ipotesi B e C), in base alle seguenti assunzioni esemplificative: - non vi sono eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione per l’anno d’imposta 2018 (IR23); - assenza di crediti d’imposta da esporre nel rigo IR22; - assenza di eccedenze di versamento a saldo (IR28); - il credito non viene chiesto a rimborso (IR29), ma utilizzato in compensazione; - non ci si trova in ipotesi di consolidato fiscale (IR31). Modello IRAP 2020 – anno d’imposta 2019 Quadro IR – Sezione II Ipotesi A (modalità compilativa attualmente riscontrata) Ipotesi B Ipotesi C IR21 - Totale imposta 1.200 1.200 1.200 IR22 - Credito d’imposta - - - IR23 - Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione - - - IR24 - Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24 - - - IR25 - Acconti versati 1.000 1.000 1.000 IR26 - Importo a debito 200 300 - IR27 - Importo a credito - 100 100 IR28 - Eccedenza di versamento a saldo - - - IR29 - Credito di cui si chiede il rimborso - - - IR30 - Credito da utilizzare in compensazione - 100 100 IR31 - Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale - - - Premesso che, in ogni caso, l’importo a debito (IR26) non verrà riportato nel modello F24, mentre sarà correttamente trasportato in delega l’importo a credito pari a 100 euro, con il codice tributo 3800, ci si domanda se la modalità compilativa che attualmente si è riscontrata essere vigente, ovvero esposizione del solo importo a debito, generato dalla differenza tra l’imposta calcolata e gli acconti versati, sia anche quella più intelligibile rispetto tanto all’esposizione in bilancio (ove esistente) delle poste IRAP di debito e di credito quanto alla successiva fase di controllo automatico del modello IRAP 2020 da parte dell’Agenzia delle Entrate. Posto che, ad oggi, il modello ministeriale, le istruzioni e le specifiche tecniche della dichiarazione IRAP 2020 non tengono conto dell’art. 24, D.L. n. 34/2020, l’obiettivo dovrebbe essere quello di fornire la più chiara e lineare esposizione in dichiarazione della particolare situazione che si è generata per l’IRAP nell’anno d’imposta 2019 e, francamente, senza pretesa di aver indicato soluzioni alternative necessariamente valide o percorribili (Ipotesi B e C), la soluzione che risulta essere stata adottata non è certo la più convincente in questa prospettiva.