È soggetto a Irap il geometra che corrisponde elevati compensi a studi tecnici esterni per la realizzazione degli incarichi affidati dai clienti allo stesso geometra. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10977 del 18 aprile 2019. In base all’articolo 2 del Dlg. 446/1997, il presupposto impositivo dell’Irap è costituito dall’autonoma organizzazione dell’attività esercitata abitualmente dal contribuente. Nel tempo la Cassazione ha vagliato degli specifici indici sintomatici dell’autonoma organizzazione. Non sono stati ritenuti tali l’entità dei compensi percepiti e, cioè, l’ammontare del reddito conseguito, così come le spese (generali) consistenti, che ben possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o carburante utilizzato per il veicolo strumentale) e, pertanto, rappresentare un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto organizzativo (Cassazione 719/2019). Per quanto concerne, invece, i compensi erogati a terzi dai professionisti, oggetto della pronuncia qui commentata, la Suprema Corte ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’Irap per il sol fatto che un professionista abbia indicato in dichiarazione spese per compensi a terzi di limitata entità, laddove, invece, per la sussistenza dell’autonoma organizzazione è necessario accertare la concomitanza di altri elementi sintomatici, quali l’avvalimento di dipendenti o dell’opera di terzi di cui il professionista non abbia strettamente bisogno per la propria attività, ovvero l’acquisto di beni e servizi non strettamente strumentali all’attività esercitata, ovvero anche uno o più di essi (Cassazione 32113/2018). Le suddette conclusioni, invero, mutano non tanto in funzione dell’entità bassa o elevata dei compensi erogati a terzi (Cassazione 8823/2019, 21762/2018), quanto in ragione del fatto che le prestazioni rese a fronte di tali compensi si innestino nell’attività propria del professionista erogante, implementandone la produttività e integrando quindi il presupposto impositivo, oppure siano ascrivibili ad attività differenti, che di fatto non potenziano quella del professionista, la quale quindi non rimane incisa dall’Irap (Cassazione 30225/2018). Nel caso di un geometra, come ribadito dalla Suprema Corte con l’ordinanza 10977/2019, sussiste l’autonoma organizzazione quando le prestazioni ricevute, a fronte dei compensi erogati, sono necessarie allo svolgimento degli incarichi ricevuti dai clienti, mentre non sussiste quando tali prestazioni riguardano consulenze non attinenti all’attività propria, quali quelle rese da commercialisti e avvocati, ma anche attività meramente materiali di copie di disegni tecnici, perché anche queste ultime non possono certamente sviluppare la produttività del professionista, né implementarne la struttura organizzativa. Diversamente, in passato è stato ritenuto soggetto a Irap un commercialista che per l’esercizio della sua attività si era avvalso di una società di servizi contabili, amministrativi e tributari, corrispondendole elevati compensi (Cassazione 22674/2014).