Lo stato di "irreperibilità assoluta" del destinatario rende impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale, con la conseguenza che la notificazione, in tal caso, non necessita di tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di "irreperibilità relativa", e si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 1338 del 18 gennaio 2019. IL FATTO La controversia ha ad oggetto un'intimazione di pagamento riguardante una cartella di pagamento per Tarsu relativa all'anno 2004. Il contribuente aveva impugnato la predetta intimazione lamentando la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta, l'omessa indicazione degli elementi di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 212 del 2000, la decadenza e la prescrizione della pretesa impositiva. La Ctr, confermando la decisione di prime cure, ha accolto il ricorso sul presupposto dell'accertata irreperibilità del contribuente, ritenendo applicabile alla fattispecie l'art. 140 c.p.c.; in particolare, rilevando l'omessa spedizione al destinatario della comunicazione dell'affissione dell'avviso di deposito dell'atto notificato presso la casa comunale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agente della riscossione, censurando la decisione della Ctr per avere ritenuto necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, l'invio della raccomandata. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Invero, la Suprema Corte ha già avuto modo di ribadire che "con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto dell'art. 137 e 140 c.p.c., nonché D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), è stato costantemente interpretato, nel senso che, se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione (cioè nel caso di irreperibilità c.d. "relativa" di cui all'art. 140 c.p.c.), la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dall'alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e). La giurisprudenza di legittimità ha, poi, avuto modo di precisare che, per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario "relativamente" irreperibile, occorre: a) il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi; b) l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata. E' stato, altresì, puntualizzato che le modalità di notificazione dell'atto di accertamento previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 comma 1, lett. e), sono applicabili, invece, nella diversa ipotesi di "irreperibilità assoluta" del destinatario e per il relativo perfezionamento occorre: a) il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale; b) l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del medesimo comune; c) il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale. In relazione a quest'ultima modalità di notificazione, è stato evidenziato che lo stato di "irreperibilità assoluta" del destinatario, rende impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale, con la conseguenza che la notificazione, in tal caso, non necessita di tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di "irreperibilità relativa", e si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale" (Cass. n. 16696 del 2013). Pertanto, la Suprema Corte ribadisce il principio per cui: "la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, perché risulta trasferito in luogo sconosciuto; accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune" (Cass. n. 7268/2002, n. 10189/2003, n. 7655 del 2006; n. 20425/2007, n. 7067/2008, n. 15856/2009, n. 7352 del 2011, n. 14030/2011, n. 5734 del 2015).