Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2020 sono stati resi noti gli elementi necessari per la corretta applicazione degli Isa per l’annualità d’imposta 2019. Definizione delle modalità di acquisizione delle “precalcolate Isa 2020” In primo luogo, il provvedimento 31 gennaio 2020 ha definito le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2019, sia massivamente, attraverso i servizi fiscali dell’Agenzia, che puntualmente, accedendo al Cassetto fiscale. Tali modalità sono sostanzialmente le stesse dello scorso anno, ma la loro pubblicazione è stata anticipata di alcuni mesi rispetto a quanto avvenuto nel 2019 (il provvedimento che ha approvato le modalità di acquisizione delle “precalcolate” per il periodo d’imposta 2018 è, infatti, del 10 maggio 2019). Al riguardo si rammenta che ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli Isa, sono necessari ulteriori dati, resi disponibili dall’Agenzia delle entrate e individuati nelle Note tecniche e metodologiche allegate al Dm 24 dicembre 2019 (il decreto che approvato gli Isa in vigore a partire dal periodo d’imposta 2019), che i contribuenti devono utilizzare per l’applicazione degli indici; tali dati possono anche essere dagli stessi modificati, laddove non corretti. L’acquisizione “puntuale” da parte del contribuente (o dell’intermediario) Una prima modalità di acquisizione dei dati in parola è quindi possibile attraverso la consultazione del “Cassetto fiscale”, all’interno dell’“area riservata” del sito internet dell’Agenzia delle entrate accessibile agli utenti abilitati al servizio Entratel o al servizio Fisconline. Analogamente, i soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del Dpr n. 322/1998, ai fini dell’acquisizione di tali ulteriori dati, possono accedere al “Cassetto fiscale delegato” del contribuente. L’acquisizione “massiva” da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica Per l’acquisizione massiva di tali dati, il provvedimento definisce le procedure che gli intermediari ex articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998 devono seguire, prevedendo due distinti procedimenti, a seconda che l’intermediario risulti o meno già delegato alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente per il quale richiede i dati. In particolare, laddove gli intermediari risultino già delegati alla consultazione del Cassetto fiscale, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati, in cui sono specificati il codice fiscale del soggetto richiedente e per ciascun delegante, l’indicazione relativa al possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale; l’Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica la sussistenza della delega al Cassetto fiscale. In assenza della citata delega, è necessario seguire un procedimento simile a quello per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata. In particolare, tale modalità prevede che gli intermediari acquisiscano specifica delega valida solo ai fini della richiesta dei dati Isa, e utilizzino un servizio “massivo” per inviare i dati essenziali della delega unitamente ad alcuni elementi di riscontro. L’attivazione della fornitura è subordinata alla positiva verifica di tali elementi che sono relativi alla dichiarazione Iva 2019 - periodo d’imposta 2018 o, in assenza, ai dati relativi al Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa 2019 - Periodo d’imposta 2018 presentato da ciascun soggetto delegante. Anche in questo caso, l’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite e il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati in oggetto consultando il proprio Cassetto fiscale. In tutti i casi, il provvedimento 31 gennaio 2020 rimanda ad un successivo provvedimento la pubblicazione delle specifiche tecniche che devono essere rispettate dai software con cui predisporre i file per la richiesta dei dati, qualora non si vogliano utilizzare i pacchetti software resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020 Il provvedimento individua inoltre, in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, il programma di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020, da approvare con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze. In particolare, la disposizione richiamata prevede che «Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione». L’elenco delle attività economiche per le quali è prevista l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale sono individuate nell’allegato 4 al provvedimento; in tale elenco compaiono le attività economiche relative a 87 Isa. In particolare: - 2 Isa nel comparto dell’agricoltura - 22 Isa nel comparto delle manifatture - 36 Isa nel comparto dei servizi - 5 Isa nel comparto delle attività professionali - 2 Isa nel comparto del commercio. La pubblicazione di tale elenco consente la tempestiva conoscenza degli indici coinvolti dal processo di elaborazione da parte dei contribuenti cui si applicherà tale strumento di compliance e delle relative organizzazioni di categoria. Nelle motivazioni del provvedimento del 31 gennaio 2020 si evidenzia che la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità, nella seduta del 5 dicembre 2019, ha espresso, all’unanimità, parere favorevole (parere preventivo previsto dal comma 8 dello stesso articolo 9-bis del Dl n. 50/2017) all’elaborazione degli Isa per le attività indicate nel provvedimento stesso. Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2020 Con il provvedimento sono, infine, individuati i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2020, da dichiarare da parte dei contribuenti. L’individuazione di tali dati è prevista dal comma 4 dell’art. 9-bis del Dl n. 50/2017, il quale dispone che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici, siano individuati i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi. La misura stabilita dal legislatore ha evidentemente lo scopo di consentire ai contribuenti di conoscere in anticipo le informazioni che saranno utili ai fini dell’applicazione degli Isa per l’anno in corso, in maniera tale da poter avere a disposizione tutti gli elementi necessari per predisporre i relativi modelli dichiarativi. In proposito, il provvedimento del 31 gennaio 2020 dispone che i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2020 sono quelli individuati nei decreti del ministro dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019, quelli per la revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2018 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 30 gennaio 2019 ed, infine, quelli indicati nell’allegato 1 al provvedimento. L’elenco dei dati riportati nell’allegato 1 che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli Isa e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2020, sono contenuti nella seguente tabella: NUOVA VARIABILE ISA INTERESSATI Forma societaria Cooperativa AD04U - Estrazione e lavorazione di pietra, ghiaia, sabbia e altri minerali AD07U - Produzione su misura e in serie di abbigliamento, accessori, biancheria per la casa e lavorazioni connesse AD09U - Produzione di legno e fabbricazione del mobile AD20U - Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo AD32U - Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine ed apparecchi meccanici AD35U - Editoria, prestampa, stampa e legatoria AD40U - Fabbricazione di prodotti elettrotecnici ed elettronici AG41U - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione AG53U - Servizi linguistici e organizzazione di convegni e fiere AG57U - Laboratori di analisi cliniche e ambulatori AG66U - Software house, riparazione di macchine per ufficio ed altri servizi connessi all'Information Technology AG67U - Tintorie e lavanderie AG72U - Trasporto terrestre di passeggeri AG76U - Servizi di ristorazione collettiva AG94U - Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video, attività radiotelevisive AG87U - Consulenza finanziaria, amministrativo-gestionale e agenzie di informazioni commerciali AG91U - Attivita ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi AG92U - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (attività di impresa) AG94U - Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video, attività radiotelevisive AK26U - Attività delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici e delle guide alpine AK28U - Attività nel campo della recitazione, della regia e altre creazioni artistiche e letterarie AK30U - Altre attività tecniche AM01U - Commercio al dettaglio alimentare AM21U - Commercio all'ingrosso alimentare Deduzione forfetaria prevista dall’art. 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione (ammontare) AM80U – Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione Componenti negativi che derivano da agevolazioni di natura fiscale AG90U – Attività di pesca e acquacoltura Nel provvedimento è infine specificato che, a seguito delle attività di elaborazione degli indici, è possibile che tali dati possano essere ridotti e accorpati, oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi Redditi.