Con provvedimento del 1° aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato - in relazione agli ISA 2020 - le specifiche tecniche con le quali i diretti interessati o gli incaricati della trasmissione telematica potranno accedere al file messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, per la richiesta degli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili per il periodo d’imposta 2019. Va, infatti, ricordato che il provvedimento 31 gennaio 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2019, sia massivamente, attraverso i servizi fiscali dell’Agenzia, sia puntualmente, accedendo al Cassetto fiscale. Tali modalità sono sostanzialmente le stesse dello scorso anno; la pubblicazione è stata anticipata di alcuni mesi rispetto a quanto avvenuto nel 2019. Con il D.M. 28 febbraio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2020, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha approvato una serie di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) approvati con i decreti ministeriali 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019, applicabili al periodo d’imposta 2019. Gli ISA: cosa sono? Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) rappresentano un nuovo strumento attraverso il quale si intende fornire a professionisti e imprese un riscontro accurato e trasparente sul loro livello di affidabilità fiscale. Introdotti dal D.L. n. 50/2017, dal periodo d’imposta 2018, gli ISA sostituiscono definitivamente gli studi di settore e i parametri. In sostanza, sono degli indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d’imposta. Essi consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10. Per i lavoratori autonomi e le imprese che risultano “affidabili” sono previsti significativi benefici premiali. Elaborazione e applicazione degli indici Ai fini della applicazione degli ISA, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente e al suo intermediario alcune variabili (cd. ulteriori dati). Tali ulteriori dati sono forniti per “posizione ISA”. La posizione ISA è definita sulla base dei seguenti elementi identificativi: - codice fiscale; - codice ISA; - tipologia di reddito. Sulla base dei dati degli studi di settore, dei parametri e degli ISA presentati dal contribuente negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione e delle altre fonti informative a disposizione dell’amministrazione finanziaria vengono elaborate, con riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla tipologia di reddito, una o più posizioni ISA complete, corredate anche con i dati precalcolati per singola posizione ISA. Inoltre, sulla base delle informazioni citate vengono elaborate per ogni contribuente due posizioni ISA residuali, una per l’attività di impresa e una per l’attività di lavoro autonomo, senza riferimento ad uno specifico codice ISA e senza dati precalcolati per singola posizione ISA. In fase di applicazione è utilizzata, con riferimento alla tipologia di reddito, la posizione ISA relativa all’indice selezionato dall’utente, se presente, oppure la posizione ISA residuale. Gli ulteriori dati sono utilizzati dai contribuenti interessati all’applicazione degli ISA, mediante il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle Entrate. L’acquisizione di tali ulteriori dati può avvenire: - in modo “puntuale” per un singolo contribuente; - in modo “massivo” per più contribuenti. Gli ulteriori dati per gli ISA 2020 Anche per quest’anno il provvedimento 1° aprile 2020 non modifica le modalità di acquisizione rispetto all’anno scorso. Sono infatti previste le modalità di richiesta per l’acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019: - da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente; - da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente. Il software per poter elaborare il voto finale, che permette al soggetto interessato di rilevare il grado di affidabilità, per essere “operativo” ha bisogno - oltre che dei dati dichiarativi riferiti al periodo di imposta riscontrabili dalla dichiarazione dei redditi - anche di altri elementi nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate. Anche quest’anno, quindi, al fine di recuperare i dati in anagrafe tributaria sarà necessario l’accesso diretto del contribuente o tramite intermediario abilitato; l’importazione degli ulteriori dati consentiranno di far “funzionare” l’ISA di riferimento al fine di ottenere il grado di affidabilità.