Agenzia delle Entrate - Prot. n. 183037 del 30 aprile 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento prot. n. 183037 del 30 aprile 2020 con riferimento all’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e all’approvazione delle modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 di approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019 e 1° aprile 2020 di approvazione delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019. La normativa Il DL n. 50 del 2017 ha previsto uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA. In particolare, è previsto: - l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive; - l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui; - l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative; - l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; - l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento; - l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Al riguardo occorre evidenziare che i benefici previsti nei primi due punti, con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette. Le condizioni per applicare i benefici Il nuovo provvedimento disciplina, per il periodo d’imposta 2019, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici. Per il primo beneficio, viene previsto che l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente: - alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2020; - alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2021; - alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2019. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019. L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di compensazione effettuate nell’anno è pari a 50.000 euro. Per quanto riguarda il secondo beneficio si stabilisce che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2020, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2021, per un importo non superiore a 50.000 euro annui, è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019. Si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro annui. Anche in questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a 50.000 euro. Per quanto concerne il terzo beneficio, è statuito che l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative è condizionato, all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, o ad un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019. Per quanto concerne il quarto beneficio è statuito che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è condizionata, all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Per quanto concerne il quinto beneficio, è statuito che i termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta 2019, sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Per quanto concerne, infine, il sesto beneficio, è statuito che l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, per il periodo d’imposta 2019, è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Per accedere ai benefici è inoltre necessario che: - nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali; - nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, compreso il caso in cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici. L’individuazione della soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata sulla base delle stime relative all’applicazione degli ISA al periodo di imposta 2019 effettuate dalla SOSE, utilizzando i dati dichiarati ai fini degli studi di settore per il periodo d’imposta 2018. Inoltre, al fine di consentire l’accesso ai benefici premiali anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità fiscale ripetuta nel tempo, sono stati estesi quasi tutti i benefici ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019. Le possibili soglie cui associare i benefici premiali sono state presentate alle Organizzazioni di categoria e professionali, rappresentate nella Commissione di esperti. Tra l’altro è stato modificato il provvedimento del 31 gennaio 2020 con l’inserimento di un punto con cui si prevede che i soggetti partecipanti a un gruppo IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, per le quali sono stati approvati gli ISA, ancorché esclusi dall’applicazione degli ISA stessi, sono tenuti alla compilazione dei relativi modelli ai fini della sola acquisizione dati. La raccolta di tali dati è necessaria ai fini delle analisi per una eventuale elaborazione degli ISA da poter applicare anche ai soggetti partecipanti a un gruppo IVA.