Alla domanda sul nuovo scadenzario dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei soggetti Isa congrui e coerenti, scaturito dallo spostamento del pagamento delle imposte dal 30 giugno al prossimo 20 luglio, a opera del Dl “Enti pubblici”, l’Agenzia delle Entrate risponde pubblicando sul proprio sito una faq con due esaurienti tabelle delle singole scadenze. Negli schemi, uno per i titolari di partita Iva, l’altro per i non titolari, sono riportati, per ciascun numero di rata, i giorni e i mesi del 2023, entro i quali effettuare i pagamenti e, in corrispondenza, gli eventuali interessi. SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA senza maggiorazione con maggiorazione (*) n. rata scadenza interessi % n. rata scadenza interessi % 1 (**) giovedì 20 luglio 1 (**) lunedì 31 luglio 2 lunedì 21 agosto 0,29 2 lunedì 21 agosto 0,18 3 lunedì 18 settembre 0,62 3 lunedì 18 settembre 0,51 4 lunedì 16 ottobre 0,95 4 lunedì 16 ottobre 0,84 5 giovedì 16 novembre 1,28 5 giovedì 16 novembre 1,17 SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA senza maggiorazione con maggiorazione (*) n. rata scadenza interessi % n. rata scadenza interessi % 1 (**) giovedì 20 luglio 1 (**) lunedì 31 luglio 2 lunedì 31 luglio 0,11 2 lunedì 31 luglio 3 giovedì 31 agosto 0,44 3 giovedì 31 agosto 0,33 4 lunedì 2 ottobre 0,77 4 lunedì 2 ottobre 0,66 5 martedì 31 ottobre 1,10 5 martedì 31 ottobre 0,99 6 giovedì 30 novembre 1,43 6 giovedì 30 novembre 1,32 (*) La maggiorazione da applicare all’intero ammontare del debito è pari allo 0,40% / 11, per ciascun giorno trascorso dal 20 luglio 2023 alla data in cui viene eseguito il versamento della prima rata o in unica soluzione, fino al 31 luglio 2023. (**) Scadenza del pagamento della prima rata o del versamento in unica soluzione. Approvato in via definitiva con le modifiche apportate dalla legge di conversione (la n. 87 del 3 luglio scorso), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 5 luglio, il decreto “Enti pubblici” prevede, (articolo 4, commi 3-sexies e 3-septies, Dl n. 51/2023) che i contribuenti Isa, i quali dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice con decreto Mef, tenuti a versare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi entro il 30 giugno 2023, possono farlo entro il prossimo 20 luglio senza alcuna maggiorazione. Di conseguenza, è cambiata anche la tabella di marcia delle dilazioni. Ricordiamo, infine, che il differimento vale non soltanto per coloro che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi i minimi (articolo 27, comma 1, Dl n. 98/2011) e i forfettari (articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014), ma anche per chi ha i requisiti elencati al comma 3-sexies e partecipa a società, associazioni e imprese.