Con la circolare n. 3713/C del 18 gennaio 2019, il Ministero dello Sviluppo economico ricorda che l’art. 23, comma 1, D.L. n. 179/2012 ha previsto per le società di mutuo soccorso l’obbligo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali. Con il D.M. 6 marzo 2013, recante “Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell’albo delle società cooperative”, il Ministero dello Sviluppo economico ha individuato i criteri e le modalità secondo cui procedere all’scrizione. Tale decreto è stato successivamente modificato e integrato dal D.M. 21 dicembre 2018, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a seguito delle seguenti novità: - la pubblicità relativa alla nomina dell’organo amministrativo delle società di mutuo soccorso prevedendo che la “notizia della nomina”, si possa iscrivere attraverso la semplice compilazione della apposita modulistica, senza intervento del notaio; - la pubblicità relativa alla nomina dei componenti del comitato dei sindaci ed alla attribuzione della legale rappresentanza della società di mutuo soccorso prevedendo che si possa iscrivere la semplice “notizia della nomina” degli amministratori e la semplice “attribuzione della legale rappresentanza”; - l’iscrizione della “cancellazione” in luogo dell’istanza di cancellazione.