L'iscrizione negli elenchi dei mediatori familiari e dei delegati alle operazioni di vendita di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, richiesta dalla legge, risulta abilitante ai fini dell'esercizio delle relative "attività professionali" che non possono essere esercitate altrimenti. Pertanto, in tale fattispecie trova applicazione la tassa sulle concessioni governative ai sensi del punto 8 dell'articolo 22 della tariffa annessa al d.P.R. n. 641/1972, nella misura di euro 168. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 468 del 28 novembre 2023. Nell'ambito della riforma del processo civile, approvata con il decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022 (c.d. Riforma Cartabia), sono state apportate modifiche anche «alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie». In particolare, l'articolo 4 del predetto decreto, al comma 1, ha previsto l'inserimento nel Titolo II delle predette disposizioni di attuazione del c.p.c. di un «Capo I-bis Dei mediatori familiari». Il comma 11, lettera c) del medesimo articolo 4 ha, invece, previsto la sostituzione dell'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, rubricato "Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita" di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del c.p.c.. In particolare, l'articolo 534-bis del c.p.c. dispone che il giudice può delegare «a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione». L'articolo 591-bis del c.p.c. stabilisce che «Il giudice dell'esecuzione [...] con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569 [...]». Il novellato articolo 179ter prevede che: - «Presso ogni tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice (cfr. comma 1); - «L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale» (cfr. comma 2); - «Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali» (cfr. comma 3); - «Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale» corredata di determinati documenti debitamente elencati, tra i quali: i «titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma» (cfr. comma 4). Il successivo quinto comma dell'articolo 179-ter prevede che i requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco, sono, anche alternativamente, i seguenti: «a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione; b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144; c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private». Il comma 6 della medesima disposizione elenca i requisiti previsti per la conferma dell'iscrizione nell'elenco. Inoltre, «Sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa decide il comitato di cui al secondo comma. Ogni tre anni il comitato deve provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio» (cfr. comma 8). L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all'articolo 1, dispone che «Sono soggetti all'imposta [...] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa». Relativamente agli atti indicati nella tariffa, si rileva che ai sensi dell'articolo 3 si applica l'imposta di bollo fin dall'origine alle istanze dirette «agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni [...] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo», nella misura di euro 16 per ogni foglio. Con la risoluzione n. 100/E del 18 marzo 2008 è stato chiarito che per «istanze, petizioni, ricorsi diretti agli uffici e organi dell'Amministrazione sono da intendere tutti quegli atti che, sotto qualsiasi forma, sono indirizzati alle Amministrazioni indicate dallo stesso articolo 3, per chiedere l'emanazione di una deliberazione in relazione a un determinato oggetto, ovvero l'adozione di un provvedimento, oppure il rilascio di certificati, estratti, copie e simili». Pertanto, la citata disposizione trova applicazione anche nell'ipotesi in cui venga presentata una istanza ad uffici e ad organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato per ottenere dagli stessi l'adozione di un provvedimento. Con riferimento alle tasse sulle concessioni governative, l'articolo 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 individua l'oggetto della tassa in tutti «I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa [...]». Il tributo colpisce determinati atti amministrativi (es. concessioni, autorizzazioni, etc..) che consentono agli interessati l'esercizio di diritti e facoltà. Ai sensi dell'articolo 2 del predetto decreto, concernente la riscossione, la tassa è dovuta in occasione della emanazione dell'atto (tassa di rilascio), del rinnovo, per le formalità del visto o della vidimazione. Nel Titolo VII della tariffa (rubricato «Professioni, arti e mestieri»), l'articolo 22 (recante «Indicazione degli atti soggetti a tassa») dispone che la stessa è dovuta relativamente alle «Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'articolo 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e precedentemente iscritte agli articoli sotto indicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992». Al punto 8, l'articolo 22 prevede: «Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86) [...]». In base al richiamato articolo 86 della previgente tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972, è dovuto il pagamento della tassa in questione per le «Autorizzazioni, licenze e iscrizioni, non considerate in altri articoli della [...] tariffa, richieste dalla legge per l'esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri». Il quadro normativo delineato evidenzia che il presupposto di applicazione della tassa sulle concessioni governative dovuta ai sensi del citato articolo 22, punto 8, scaturisce ogni volta un soggetto chiede un'iscrizione in un albo, elenco o registro previsto dalla legge e abilitante all'esercizio di una professione, arte o mestiere. In altri termini, la tassa in questione deve essere versata nei casi di iscrizione in albi di categoria, quando la stessa iscrizione sia requisito necessario per l'esercizio dell'attività, arte o professione. In conclusione, l'iscrizione negli elenchi dei mediatori familiari e dei delegati alle operazioni di vendita di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, richiesta dalla legge, risulta abilitante ai fini dell'esercizio delle relative "attività professionali" che non possono essere esercitate altrimenti. Pertanto, alla fattispecie in esame trova applicazione la tassa sulle concessioni governative ai sensi del punto 8 del citato articolo 22 della tariffa annessa al d.P.R. n. 641/1972, nella misura di euro 168.