Con il decreto direttoriale n. 407 del 13 dicembre 2023 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali è stato approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché le relative istruzioni per la compilazione, aggiornato agli ultimi sviluppi normativi e di prassi. Si ricorda che la DSU è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate (la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente). Viene innanzitutto confermato il carattere modulare della DSU. In particolare, nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare la DSU MINI che consente di fornire le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo consentendo di calcolare l’ISEE standard od ordinario, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate. Solo in situazioni specifiche, in base al tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si rende necessario fornire informazioni aggiuntive (ad esempio, in caso di presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti, richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario, presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi, o in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e assenza della Certificazione Unica o sospensione degli adempimenti tributari). In tali ipotesi, per ottenere l’ISEE occorre compilare la DSU nella sua versione estesa. In merito alle modalità di presentazione, la DSU è presentata prioritariamente nella modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentarla nella modalità non precompilata. Viene in sostanza recepita la modifica apportata dall’art. 1 comma 323 lett. a) della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) all’art. 10 comma 2-bis del DLgs. 147/2017 per effetto della quale – a decorrere dal 1° luglio 2023 – la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Altre novità recepite riguardano sia le modalità di accesso alla DSU precompilata a seguito dell’inserimento del comma 2-bis all’art. 2 del DM 9 agosto 2019 a opera del DM 12 maggio 2022 sia l’istituzione del Portale Unico ISEE. Nel dettaglio, il dichiarante accede alla DSU precompilata nel Portale unico ISEE attraverso un sistema di autenticazione volto ad identificarlo, nonché mediante l’autorizzazione alla precompilazione dei propri dati prestata dai componenti maggiorenni del nucleo familiare che accedono al Sistema informativo dell’ISEE con propria identità digitale (SPID o CIE di livello 2 o superiore, CNS). In alternativa il dichiarante può accedere alla DSU precompilata mediante l’indicazione di elementi di riscontro da lui forniti e riferiti ai componenti maggiorenni del nucleo familiare che lo hanno appositamente delegato. Nel caso in cui il dichiarante scelga di fornire gli elementi di riscontro del reddito e del patrimonio mobiliare, entrambi devono riferirsi al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio nel 2024 l’anno di riferimento è il 2022). Nel dettaglio, per quanto riguarda il reddito il dichiarante deve dichiarare: - l’importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche; - oppure l’assenza di dichiarazione ove i suddetti modelli non siano stati presentati. Per quanto concerne gli elementi di riscontro del patrimonio mobiliare, nel caso in cui, al 31 dicembre del secondo anno precedente, il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro sia inferiore a 10.000 euro, il dichiarante deve indicare: - l’esistenza di rapporti finanziari il cui valore complessivo sia inferiore alla suddetta soglia; - ovvero l’assenza di rapporti. Invece, nel caso in cui, al 31 dicembre del secondo anno precedente, il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro sia pari o superiore a 10.000 euro, a sua scelta il dichiarante deve indicare: - il valore del saldo contabile al 31 dicembre dell’annualità rilevante ai fini dell’ISEE di uno dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al Quadro FC2, sez. I della DSU; - oppure il valore alla stessa data di una delle “altre forme di patrimonio mobiliare” di cui al Quadro FC2, sez. II.