Ministero del Lavoro - Decreto direttoriale n. 347 del 4 ottobre 2019 Con il decreto direttoriale n. 347 del 4 ottobre 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché le relative istruzioni per la compilazione. Termini di validità La dichiarazione ha validità dal momento della presentazione al 31 dicembre successivo. In tale periodo, il sistema informativo terrà memoria del contenuto della dichiarazione in modo tale che tutti i componenti il nucleo familiare possano richiedere prestazioni sociali agevolate senza ripetere la dichiarazione più volte. Decorso tale termine, la DSU scaduta non potrà più essere utilizzata per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste. Infatti, in linea generale, le prestazioni richieste nel periodo di validità dell’ISEE corrente, o altro Indicatore necessario, continuano ad essere erogate fino al termine del beneficio senza che sia necessario presentare nuovamente l’indicatore. Tuttavia, alcune prestazioni quali, ad esempio, il reddito di inclusione e il reddito di cittadinanza, prevedono che i requisiti di accesso siano posseduti per tutto il corso della erogazione del beneficio. In tali casi, ai fini del mantenimento del beneficio, è necessario ripresentare la dichiarazione dell’ISEE corrente, prima della sua scadenza. Coniuge iscritto ad AIRE E’ necessario indicare nella domanda anche il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), poiché questo ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell’altro coniuge. In questo caso occorre necessariamente prendere a riferimento lo stato di famiglia del coniuge residente in Italia.