Per l’applicazione dell’Iva agevolata sulla compravendita di una pertinenza rispetto all’immobile principale, non è necessario che vi sia contestualità della cessione dei due beni, in quanto tale requisito non è richiesto da alcuna norma. Elemento rilevante è invece la natura strumentale dell’immobile pertinenziale e tale presupposto deve essere dimostrato dal contribuente, salvo che l’Ufficio non lo contesti nemmeno. Questi i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 1129 depositata il 17 gennaio 2019. IL FATTO L’Ufficio notificava ad una Spa atto impositivo con il quale recuperava la maggior Iva in relazione ad una serie di atti di compravendita, aventi ad oggetto diversi box realizzati dalla stessa contribuente, per i quali era stata applicata l’aliquota del 10%, in quanto i beni erano stati ceduti come pertinenze degli appartamenti già in precedenza venduti sempre dalla società e sempre con Iva al 10%. In sintesi la tesi erariale si basava sul fatto che l’aliquota ridotta dell’Iva non poteva riguardare i casi di acquisti separati delle autorimesse rispetto alle unità immobiliari principali, rimanendo irrilevante la dichiarazione contenuta nell’atto notarile che gli stessi fossero pertinenze delle abitazioni, occorrendo necessariamente la contestualità delle cessioni. Proponeva ricorso la contribuente, sostenendo che tale condizione richiesta dall’Ufficio non fosse necessaria e non prevista dalla disciplina che regolava il caso di specie. Sia la CTP che la CTR ritenevano corretta la tesi della società, annullando l’atto impositivo. L’Agenzia impugnava la decisione d’appello ribadendo la propria posizione. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Ufficio, condannandolo anche alle spese di lite. La normativa (art. 16, co. 2, Dpr 633/72) non prevedeva infatti quale condizione per poter godere dell’agevolazione che il bene pertinenziale debba essere ceduto contestualmente all’immobile al quale accede. Tale circostanza, oltre che dall’analisi della disposizione in materia, era stata confermata anche dalla stessa Amministrazione Finanziaria in alcuni documenti di prassi, dove si evidenziava che la sussistenza del vincolo pertinenziale, rendendo il bene servente una porzione di quello principale, consente di attribuire al primo la stessa natura del secondo. Essendo le abitazioni state correttamente cedute con Iva al 10% e dovendosi trattare la pertinenza allo stesso modo del bene principale, la pretesa erariale era infondata. La Suprema Corte evidenzia altresì che in materia di Iva le norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono un’eccezione rispetto alle disposizioni che stabiliscono quelle ordinarie, spettando quindi al contribuente provare l’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’agevolazione. Tuttavia tale principio va coordinato con quello della non necessità della prova per i fatti allegati e non contestati. Nella specie risultava pacifico che i box costituissero pertinenze delle unità abitative in precedenza alienati ai medesimi acquirenti, sempre con atti che scontavano un’aliquota del 10% e che tutti gli immobili fossero stati costruiti dalla Spa: pertanto la tesi erariale risultava a maggior ragione illegittima.