Nell’ambito della pace fiscale, il decreto fiscale 2019 ha introdotto la definizione agevolata del contenuto integrale del processo verbale di constatazione, consegnato al soggetto interessato entro il 24 ottobre 2018. Le disposizioni di attuazione della definizione agevolata PVC sono state fissate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 23 gennaio 2019. Il provvedimento individua, oltre all’ambito oggettivo della disposizione, anche le modalità e i termini di presentazione della relativa dichiarazione e di versamento delle imposte autoliquidate. In particolare, il decreto fiscale 2019 introduce la possibilità per il contribuente di definire in via agevolata, per ciascun periodo di imposta oggetto del processo verbale, tutte le violazioni constatate in quel periodo, presentando entro il 31 maggio 2019 la relativa dichiarazione. Tenuto conto che un processo verbale può contenere rilievi riferiti a più tributi e più periodi di imposta, la definizione integrale del contenuto del verbale deve necessariamente riferirsi alla totalità delle violazioni e dei tributi definibili con riguardo al singolo periodo di imposta. Per il periodo di imposta che si intende definire, il contribuente presenta la relativa dichiarazione o, nei casi di autonoma dichiarazione, più dichiarazioni per lo stesso periodo. Quali violazioni possono essere oggetto di definizione Oggetto della definizione agevolata sono le violazioni sostanziali che danno luogo a sanzioni collegate al tributo (irrogabili ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 472/1997) con esclusione delle violazioni, anche sostanziali, relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dalla norma (ad esempio, imposta di registro) e di quelle riferite a violazioni di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, constatate nei processi verbali. Oggetto della definizione agevolata sono, altresì, le violazioni in materia di IVA all’importazione contenute nei processi verbali di constatazione. Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, entro il 31 maggio 2019, deve presentare la relativa dichiarazione e versare l’importo dovuto in una unica soluzione. In risposta ad alcuni quesiti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’accesso alla definizione agevolata è consentito anche al contribuente che ha ricevuto, dopo il 24 ottobre 2018, la notifica di un avviso di accertamento, anche se successivamente oggetto di istanza di accertamento con adesione (ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 218/1997) o di impugnazione, oppure la notifica di un invito al contraddittorio (di cui all’art. 5, comma 1, dello stesso decreto), a condizione che tali procedimenti non si siano nel frattempo conclusi con altre forme di definizione agevolata o con sentenza passata in giudicato. L’Agenzia delle Entrata ha chiarito che la presentazione - da parte del contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, verifiche o ispezioni - di una istanza di accertamento con adesione (ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 218/1997), o di memorie (ex art. 12, legge n. 212/2000), non preclude la possibilità di accedere alla definizione agevolata, indipendentemente dalla data di presentazione delle stesse. Violazioni in materia di IVA all’importazione: come procedere alla definizione Il provvedimento delle Entrate analizza anche la definizione in via agevolata delle violazioni riferite alle dichiarazioni ed operazioni doganali, oggetto di processo verbale di constatazione consegnato entro il 24 ottobre 2018, in materia di IVA all’importazione. Cosa deve fare il contribuente Per la definizione agevolata del PVC, il contribuente presenta una dichiarazione, in carta libera, direttamente o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al competente Ufficio delle dogane ed effettua il versamento dell’imposta, in un’unica soluzione, senza applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni irrogabili. Il versamento delle somme dovute a titolo di violazioni in materia di IVA all’importazione è effettuato in dogana utilizzando le ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico bancario o a mezzo conto corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento). L’Ufficio delle dogane rilascia apposita ricevuta Modello A 22 recante l’indicazione “Art. 1 - Adesione alla definizione agevolata 2018 - processi verbali di constatazione”. Come si perfeziona la definizione La definizione agevolata dei processi verbali si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento entro il termine del 31 maggio 2019. Nota bene Può avvalersi della definizione agevolata anche il contribuente al quale, dopo il 24 ottobre 2018, l’Ufficio delle dogane abbia notificato un atto di accertamento, avente ad oggetto le violazioni riferite alle dichiarazioni ed operazioni doganali, in materia di IVA all’importazione, sempre che tale procedimento non sia stato già concluso con altre forme di definizione agevolata ovvero con sentenza passata in giudicato alla data di definizione agevolata del processo verbale.