Assonime ha emanato la circolare n. 29 del 23 novembre 2020, riguardante la detraibilità dell’imposta relativa all’acquisto di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione. La circolare richiama la risoluzione n. 69/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate inerente le legittimità della detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione soggetti al regime IVA monofase, come ad esempio le SIM card ricaricabili, laddove tali mezzi siano ceduti dall’impresa titolare della concessione direttamente all'utilizzatore finale soggetto passivo d'imposta che li impiega nell’esercizio della propria attività economica. La normativa di riferimento Il principio sul quale si fonda il regime monofase di cui all’articolo 74 del d.P.R. n. 633/1972 comporta che l’IVA sull’intero valore aggiunto realizzato a partire dalla fase iniziale di produzione e distribuzione dei beni e dei servizi fino alla fase di vendita al consumatore finale è dovuta dal primo operatore della catena economica, al momento in cui si realizza la prima cessione. Tutte le cessioni che intervengono nelle successive fasi di commercializzazione sono, pertanto, escluse dal campo applicativo dell’IVA, in quanto l’imposta è già stata assolta dal primo cedente. La previsione dell’articolo 4 del decreto Ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 tiene conto del criterio secondo cui le misure nazionali di deroga nell’applicazione dell’IVA, consentite dalla Direttiva 2006/112/CE allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali, devono essere interpretate in modo restrittivo e nei limiti strettamente necessari per raggiungere tale obiettivo. L’articolo 4 del decreto Ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 riguardante i termini di applicazione della normativa, per le operazioni relative ai servizi di telecomunicazione soggette al regime IVA monofase, prevede che il titolare della concessione di tali servizi, nei documenti eventualmente rilasciati ai propri clienti, non deve indicare l’imposta separatamente dal corrispettivo della prestazione resa, salvo che per quelle (operazioni) effettuate direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti o professioni utilizzatori del servizio; in tale ultima ipotesi, la fattura deve essere emessa dal titolare della concessione entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Le considerazioni dell’Agenzia delle Entrate Le particolari modalità di fatturazione stabilite dall’art. 4 del citato decreto ministeriale attuativo n. 366 del 2000 devono essere interpretate restrittivamente. Ne consegue che la detrazione dell’imposta può essere esercitata secondo le regole e nei limiti stabiliti dall’articolo 19 del d.P.R. n. 633/1972. In particolare, la detrazione dell’IVA sui servizi in questione, fatturati dal titolare della concessione direttamente nei confronti dei soggetti passivi IVA utilizzatori finali, secondo le previsioni dell’ art. 4 del decreto n. 366 del 2000, può essere legittimamente esercitata. Ovviamente, il diritto alla detrazione integrale dell’imposta inerente gli acquisti dei mezzi tecnici, così come di quella relativa alle spese di gestione, può essere legittimamente esercitato nei limiti in cui il loro acquisto ed utilizzo sia effettivamente inerente all’attività svolta, dovendosi considerare indetraibile la quota-parte d’imposta imputabile ad eventuali utilizzi per fini privati dei beni in questione.