La Commissione Europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 per quanto riguarda il periodo di autorizzazione e l'ambito di applicazione della misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE. Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio l'Italia era stata autorizzata fino al 31 dicembre 2017 a imporre che l'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni fosse versata da tali autorità su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale ("la misura speciale"). Tale misura speciale, frazionamento nei pagamenti, costituiva una deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE in relazione alle modalità di pagamento e di fatturazione dell'IVA. Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio3 l'Italia era stata autorizzata ad applicare la misura speciale fino al 30 giugno 2020 e il relativo ambito di applicazione era stato esteso al fine di includervi le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad alcune società controllate da pubbliche amministrazioni e a società quotate in borsa incluse nell'indice "Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa" ("FTSE MIB"). Tale autorizzazione è stata successivamente prorogata fino al 30 giugno 2023 dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1105 del Consiglio. Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 settembre 2022 la Repubblica italiana ha chiesto l'autorizzazione a continuare a derogare agli articoli 206 e 226 della direttiva IVA per quanto riguarda i requisiti in materia di fatturazione e di pagamento dell'IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni, di società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali e di un elenco di società quotate in borsa. Con lettera protocollata dalla Commissione l'8 maggio 2023 l'Italia ha modificato la domanda chiedendo che l'ambito di applicazione dell'autorizzazione sia ridotto dal 1° luglio 2025 alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni e di società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali. In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera dell'11 maggio 2023, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Repubblica italiana. Con lettera del 12 maggio 2023 la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della domanda. La misura speciale fa parte di un pacchetto di misure introdotte dall'Italia per contrastare la frode e l'evasione fiscale. Tale pacchetto di misure, che comprende l'obbligo di fatturazione elettronica quale autorizzato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio, ha sostituito altre misure di controllo e consente alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dagli operatori e il controllo dei loro versamenti IVA. L'Italia ritiene che, nel contesto del pacchetto delle misure attuate, la fatturazione elettronica obbligatoria riduca il tempo necessario all'amministrazione fiscale per venire a conoscenza dell'esistenza di un potenziale caso di frode o evasione. Tuttavia l'Italia sostiene anche che, in assenza del meccanismo di frazionamento dei pagamenti introdotto dalla misura speciale, il recupero presso gli autori di frodi o gli evasori fiscali una volta effettuato il controllo incrociato potrebbe risultare impossibile in caso di loro insolvenza. Pertanto il meccanismo di frazionamento dei pagamenti, in quanto misura ex ante, si è dimostrato estremamente efficace e complementare alla fatturazione elettronica obbligatoria, che costituisce una misura ex post. L'Italia si è ripetutamente impegnata a non chiedere il rinnovo della misura speciale che consente l'applicazione del meccanismo del pagamento frazionato una volta attuato pienamente il pacchetto di misure che intendeva applicare. Tuttavia ritiene che la misura speciale, considerata la sua efficacia e le sinergie con altre misure applicate, in particolare l'obbligo della fatturazione elettronica, debba essere prorogata per evitare una regressione negli sforzi compiuti dal paese al fine di ridurre il divario dell'IVA. Per onorare l'impegno di eliminare gradualmente la misura speciale, l'Italia ha modificato la propria richiesta di escludere dall'ambito di applicazione della suddetta misura, a decorrere dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice "Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa" ("FTSE MIB"). I soggetti passivi interessati dalla restrizione dell'ambito di applicazione della misura speciale disporranno così di tempo sufficiente per introdurre gli opportuni aggiustamenti operativi e le autorità italiane potranno monitorare l'efficacia della misura speciale e valutare adeguatamente eventuali alternative possibili. Uno degli effetti della misura speciale è che i fornitori, essendo soggetti passivi, non possono compensare l'IVA versata a monte con l'IVA percepita sulle loro forniture. Tali fornitori potrebbero trovarsi costantemente in una posizione creditoria e dover chiedere un rimborso effettivo dell'IVA versata a monte all'amministrazione fiscale. In base alle informazioni fornite dall'Italia, i soggetti passivi che effettuano operazioni soggette al meccanismo di frazionamento dei pagamenti hanno diritto a ricevere il pagamento dei relativi crediti IVA in via prioritaria, entro il limite del credito derivante da tali operazioni. Tale prassi implica che le domande di rimborso relative al meccanismo di frazionamento dei pagamenti siano trattate in via prioritaria sia nel corso delle indagini preliminari, sia nell'ambito del pagamento delle somme dovute per rimborsi non prioritari. La deroga richiesta dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da consentire di valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace. L'autorizzazione dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 30 giugno 2026, lasciando così tempo sufficiente per valutare l'efficacia delle misure attuate dall'Italia al fine di ridurre l'evasione fiscale nei settori interessati. Al fine di garantire il seguito necessario nel quadro della deroga richiesta e, in particolare, di valutare l'impatto sui rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi ai quali si applica la deroga, l'Italia dovrebbe essere tenuta a presentare alla Commissione, entro il settembre 2024, una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi, compreso in particolare il tempo medio necessario per i rimborsi, e sull'efficacia della misura speciale e di ogni altra misura attuata dall'Italia al fine di ridurre l'evasione fiscale nei settori interessati. La relazione dovrebbe includere un elenco delle varie misure attuate con la relativa data di entrata in vigore.