Ai fini IVA, per le prestazioni di servizi, vige una condizione di assoluta corrispondenza tra la data di versamento del compenso e quella di erogazione della stessa. Ne deriva, quindi, che per una corretta individuazione dell’esecuzione non rileva l’accertamento del giorno in cui sia stata eseguita, ma quello di percezione del corrispettivo. A fornire questo principio è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1468 del 23 gennaio 2020. IL FATTO L’Agenzia delle Entrate notificava ad una società operante nel settore edilizio un avviso di accertamento, per recuperare a tassazione le maggiori imposte fra cui l’IVA relativa ad una prestazione di servizi. L’Ufficio, infatti, motivava la presunzione relativa all’omessa fatturazione della prestazione di servizi sul presupposto che le predette sono soggette ad IVA solamente se sono rese verso corrispettivo e, si considerano effettuate al momento del pagamento coincidente con l’emissione della fattura, nel caso di specie mancante. Detto provvedimento veniva immediatamente impugnato innanzi alla CTP che però, ne rigettava le doglianze. La decisione non veniva confermata in appello dai giudici della CTR, che invece ritenevano del tutto insussistente l’obbligo della fatturazione, poiché tale prestazione si può considerare correttamente effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate. I giudici di legittimità, richiamando un consolidato orientamento (Cass. 21870/2018; Cass. 13209/2009), chiariscono che le prestazioni di servizi, a norma dell’art. 6 del Dpr 633/1972, sono soggette ad IVA solo se rese verso un corrispettivo e, possono considerarsi effettuate all’atto del relativo pagamento. Da questo ne deriva che, prima del suddetto momento non sussiste alcun obbligo, ma solo una facoltà di emettere la corrispondente fattura o di pagare l’imposta. Pertanto, la corrispondente pretesa fiscale non può prescindere dall’accertamento dell’avvenuto pagamento del corrispettivo, non essendo sufficiente la dimostrazione della sussistenza materiale della prestazione. Nel caso di specie, la società aveva rilevato un ricavo ai fini economici ed un credito ai fini patrimoniali, secondo la tecnica della contabilizzazione che, in fatto, sovrintende al completamento di una prestazione di servizi senza aver ottenuto il pagamento. Da qui il rigetto del ricorso.