La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, la c.d. Legge di Bilancio per l’anno 2024, al comma 91 ha previsto delle modifiche all’art. 19 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 riguardante le imposte patrimoniali IVIE e IVAFE. A partire dal 1° gennaio 2024 saranno previsti degli aumenti delle aliquote relative alle suddette imposte. Più precisamente l’IVIE, ossia l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, subirà un incremento dallo 0,76% all’1,06% e tale aumento sarà applicato su tutti gli immobili posseduti all’estero dal contribuente. Mentre l’IVAFE, che è l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, aumenterà dal 2 per mille al 4 per mille, però la nuova aliquota più elevata sarà applicata solamente sul valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, quindi nei c.d. Paradisi Fiscali. Ricordiamo che l’art. 19 del D.L. n. 201/2011 prevede che l’IVIE vada applicata al contribuente, residente nel territorio dello Stato, che abbia il possesso o altro diritto reale su immobili situati all’estero, restando invece esclusa la sola nuda proprietà. Nel caso di contratti di locazione finanziaria di immobili esteri, il soggetto passivo dell’imposta è rappresentato dal locatario e questo vale anche per gli immobili in costruzione. Dal 2020 i soggetti passivi dell’IVIE non sono soltanto le persone fisiche ma anche gli enti non commerciali, le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice residenti in Italia. Per il calcolo dell’IVIE quindi, a partire dal 1° gennaio 2024, dovrà essere applicata la nuova aliquota prevista dell’1,06% sul valore dell’immobile posseduto all’estero, l’imposta naturalmente è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Viene computato il mese intero se il possesso ha superato i quindici giorni. La base imponibile per il calcolo dell’imposta è data quindi dal valore dell’immobile che varia a seconda dello Stato in cui si trova. Se l’immobile si trova in un Paese dell’Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo che garantisce un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è quello catastale con l’aggiunta della rivalutazione prevista dalle leggi locali; se, al contrario, l’immobile è situato in altri Stati, il valore lo possiamo ricavare dal costo risultante dall’atto d’acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Dall’IVIE calcolata è possibile detrarre l’imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è situato l’immobile. Il versamento dell’imposta non è dovuto se il suo importo complessivo (calcolato a prescindere dalle quote e dal periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti) non supera il valore di 200 Euro. Per quanto attiene all’IVAFE, essa viene calcolata sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dal contribuente ed è dovuta in proporzione alla quota e al periodo di detenzione di tali attività. Anche per l’IVAFE, i soggetti passivi sono le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato. A partire dal 1° gennaio 2024 solo per le attività finanziarie detenute in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 maggio 1999 è prevista l’applicazione della maggiore aliquota del 4 per mille; al contrario per le attività finanziarie detenute in Paesi c.d. White List rimane invariata l’aliquota del 2 per mille. Per quanto riguarda i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi dell’Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l’imposta continua ad essere determinata in misura fissa a 34,20 Euro. L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 Euro. Il valore imponibile per il calcolo dell’IVAFE è dato dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, può essere d’ausilio anche la documentazione fornita dall’intermediario estero di riferimento per ogni singola attività. In mancanza del valore di mercato, possono essere considerati il valore nominale oppure il valore di rimborso delle attività finanziarie. Dall’IVAFE calcolata si deve poi scomputare un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. La Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità per l’anno 2013) ha previsto un allineamento dell’IVIE e dell’IVAFE con le imposte sui redditi, pertanto il contribuente ha l’obbligo dichiarare all’interno della Dichiarazione dei Redditi annuale, precisamente nel Quadro RW, tutti gli investimenti esteri su immobili e attività finanziarie, ai fini del calcolo delle suddette imposte patrimoniali. Per quanto riguarda la detenzione di criptovalute (Bitcoin, Ethereum, Tether, ecc.), il contribuente ha l’obbligo di comunicarle all’interno del Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale. L’art. 1, comma 146 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio per il 2023) ha stabilito che, a partire dal periodo d’imposta 2023, sul valore delle criptovalute deve essere applicata anche l’IVAFE, qualora esse siano detenute presso un intermediario estero, oppure archiviate su chiavette, pc o smartphone. In definitiva, per il calcolo dell’IVAFE, sul valore delle criptovalute dovrà quindi essere applicata l’aliquota del 2 per mille, però se l’intermediario, presso cui sono detenute le monete virtuali, è stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata, si dovrà invece applicare la nuova aliquota del 4 per mille.