Ai fini dell’estinzione del debito tributario non è possibile operare un’equiparazione fra due modalità di pagamento completamente diverse: da una parte, la procedura di rateizzazione del debito; dall’altra, quella di applicazione degli istituti di compensazione tributaria, ad esempio la compensazione con crediti IVA e con crediti di imposta per investimenti nel Mezzogiorno. Tale principio viene precisato dalla Cassazione nella sentenza n. 17116 depositata il 24 aprile 2024, in cui veniva annullata con rinvio l’ordinanza di un Tribunale che confermava il sequestro nei confronti del legale rappresentante di una srl indagato per indebita compensazione, ai sensi dell’art. 10-quater del DLgs. 74/2000. La difesa aveva chiesto il dissequestro sul presupposto del perfezionamento della procedura per il ravvedimento operoso ai fini dell’estinzione del relativo debito tributario, attraverso il pagamento di capitale, interessi e sanzioni con l’utilizzo del modello F24, con cui, a fronte del debito per 97.311,34 euro e delle sanzioni per 19.209 euro, veniva effettuato il pagamento per 63.684,54 euro (mediante compensazione per credito IVA) e per 52.835,80 euro (mediante compensazione per credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno). Il Tribunale, in estrema sintesi, ha ritenuto mancante la prova in ordine alla effettiva esistenza dei crediti offerti in compensazione, in quanto valutati dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente sotto il profilo formale e non sostanziale, ritenendo che il contribuente si fosse semplicemente impegnato ad estinguere il debito all’esito dell’accertamento sostanziale della effettiva esistenza dei suindicati crediti. Pertanto, ha concluso nel senso che il sequestro dovesse essere confermato fino all’integrale effettivo pagamento della somma evasa. I giudici di legittimità non concordano con tale impostazione. Nella pronuncia in commento si evidenzia come gli istituti di compensazione tributaria costituiscono mezzi previsti dalla legge per la integrale e immediata estinzione del debito fiscale, non subordinati a comportamenti successivi del debitore. A differenza della rateizzazione – che costituisce un impegno di adempimento futuro del debito, la cui estinzione interviene soltanto all’esito dell’integrale pagamento delle rate – la compensazione non presuppone un impegno di futuro adempimento, ma costituisce un mezzo immediato e attuale di adempimento del debito. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la legge fa conseguire l’effetto estintivo della compensazione tributaria a una specifica procedura formale che deve essere seguita dal contribuente, la quale, se rispettata e formalmente avallata dall’ufficio finanziario, determina l’immediata estinzione del debito. Non è, invece, previsto che tale effetto estintivo si determini soltanto all’esito dei controlli sostanziali ad opera dell’Agenzia delle Entrate, trattandosi di controlli successivi, del tutto eventuali, che possono svolgersi a distanza di anni dal momento in cui è stata applicata la compensazione del credito d’imposta. Il giudice penale è dunque chiamato a verificare la regolarità e completezza della procedura di compensazione in questione, esaminando e valutando la documentazione offerta in proposito dal ricorrente, al fine di accertare l’effettiva sussistenza dei crediti tributari offerti in compensazione; il tutto, evidentemente, finalizzato alla verifica dell’eventuale estinzione, parziale o integrale, del debito tributario riconducibile al reato per cui si procede (art. 13 del DLgs. 74/2000), con inevitabili ricadute sul sequestro preventivo. Viene, così, ribadito il fatto che l’estinzione del debito tributario incide sul sequestro preventivo in atto, dovendo lo stesso essere ridotto ovvero revocato in misura corrispondente a quanto versato o comunque restituito dall’indagato; ciò in quanto, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l’ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall’azione delittuosa. E viene altrettanto precisato che nel nostro ordinamento non sussistono forme legislative “tipiche” di estinzione del debito tributario, funzionali alla sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari giustificative del sequestro finalizzato alla confisca (diretta o per equivalente); in tale ambito, pertanto, vanno fatti rientrare anche gli istituti di compensazione dei crediti d’imposta previsti dalla normativa tributaria.