Punto a favore della Mds Italia (già Merck Sharp & Dohme) nel contenzioso con i dipendenti a seguito dei piani di riduzione del personale. In particolare, per la Corte di Cassazione, ordinanza n. 20418 del 29 luglio 2019, reggono i "verbali di conciliazione in sede sindacale" siglati con gli informatori scientifici della linea farmaco Corum ceduti a X Pharma. Confermata dunque la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata nell'agosto 2015, che aveva respinto la domanda di accertamento dell'inefficacia del trasferimento del ramo d'azienda effettuato dalla MSD Italia con conseguente persistenza del rapporto di lavoro. Per la Corte distrettuale andava rilevata «la sostanziale inoppugnabilità della cessione del ramo di azienda a seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale, avendo i lavoratori espressamente rinunciato a qualsiasi pretesa collegata al pregresso rapporto di lavoro con la società cedente a fronte della percezione di somma corrispondente a 19 mensilità di retribuzione, oltre ad ulteriore somma netta a titolo di transazione novativa, non potendosi, inoltre, ravvisare vizi del consenso relativi alla transazione». «In forza di tale transazione - proseguiva la Corte di merito con motivazione condivisa dalla Cassazione - i lavoratori non hanno alcun titolo giuridico per far valere nei confronti della società cedente vizi quali quelli denunciati, attinenti a rapporti tra cedente e cessionario ed a comportamenti del cessionario, poiché con la società cedente è intervenuta una transazione e poiché la società cessionaria non è parte in causa nel presente giudizio». Per la Suprema corte, dunque, le censure non colgono nel segno in quanto «nulla deducono sull'effetto preclusivo svolto dalla "transazione novativa" stipulata con la MSD Italia». Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, «l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti».