I piani di stock option sono una forma di remunerazione riconosciuta ai membri del consiglio di amministrazione oppure ai dipendenti di una società affinché siano incentivati a migliorare le performance aziendali. Infatti, in questo modo loro remunerazione è direttamente allineata al valore dell’azienda da essi amministrata o presso la quale prestano la propria opera. Tali piani assegnano usualmente al beneficiario la facoltà di sottoscrivere (c.d. opzioni) titoli rappresentativi del capitale di rischio della medesima società o di altre società del gruppo di appartenenza. Le opzioni concesse attribuiscono il diritto di acquisire le azioni entro un dato intervallo di tempo (vesting period) e a un prezzo prestabilito (strike price). In un piano di stock option, si possono individuare tre fasi principali: - fase di granting nella quale l’impresa concede ai propri collaboratori il diritto ad acquistare un certo numero di azioni in un arco temporale futuro prestabilito e a un prezzo predeterminato; - fase di vesting che rappresenta il periodo compreso tra l’offerta della stock option, all’inizio del periodo per l’esercizio del diritto di opzione, e il termine entro il quale l’opzione stessa deve essere esercitata; - fase dell’exercising ovvero la fase in cui viene esercitato il diritto di opzione. La deducibilità fiscale delle stock option La contabilizzazione e la conseguente deducibilità dei costi connessi ai piani di stock option interessano esclusivamente coloro che nella redazione del bilancio applicano i principi contabili internazionali, mentre non riguardano i soggetti che adottano i principi contabili nazionali in quanto nei bilanci OIC compliant non sembra possibile rilevare un siffatto componente negativo, non esistendo una prassi contabile nazionale applicabile alla contabilizzazione dei piani di stock option. Nei bilanci OIC l’operazione viene registrata unicamente come movimento di patrimonio netto. Invece l’IFRS 2 (Shared based Payments) definisce l’operazione di stock option quale metodo di pagamento basato su azioni: l’entità riceve beni o servizi a fronte di un corrispettivo formato da strumenti rappresentativi di capitale dell’entità (incluse le azioni o le opzioni su azioni). Con riferimento alle regole di rilevazione contabile dell’operazione, l’IFRS 2 prevede che i beni e i servizi ricevuti dall’impresa nell’ambito di operazioni con pagamento basato su azioni siano rilevati in bilancio come attività o, se non soddisfano i requisiti per essere rilevati come attività, come costo, con contropartita un corrispondente incremento del patrimonio netto, per le operazioni regolate con strumenti rappresentativi del capitale (equity settled). Il principio IFRS 2 prevede che, al momento dell'assegnazione delle opzioni ai beneficiari, la società registri un costo da evidenziare nel conto economico e un corrispondente incremento del patrimonio netto (solitamente rappresentato dalla ''Riserva per piani di stock option'') di importo pari al valore delle opzioni attribuite. La deducibilità del componente negativo derivante dal piano di stock option costituisce un chiaro esempio di applicazione della derivazione rafforzata così come regolamentata dall’art. 83 TUIR. Ulteriore supporto alla derivazione rafforzata e alla deducibilità del componente negativo del piano di stock option imputato a conto economico è fornito dall’art. 6, comma 1, del D.M. 8 giugno 2011 il quale stabilisce che “i componenti negativi imputati a conto economico a titolo di spese per servizi in conformità alle disposizioni dell’IFRS 2 sono rilevanti ai fini fiscali sulla base delle imputazioni temporali rilevate in bilancio ai sensi dell’art. 83 del Testo Unico”. Come precisato nella relazione illustrativa al decreto ministeriale, le disposizioni di cui all’art. 6 trovano applicazione non solo per i piani di stock option emessi in favore dei lavoratori dipendenti, ma anche di quelli titolari di redditi ad essi “assimilati”, ivi inclusi gli amministratori. Pertanto, il costo per prestazioni di lavoro remunerato con l'emissione di strumenti rappresentativi del capitale proprio della società è deducibile ai fini IRES da parte della società in cui è prestato il servizio nel periodo d'imposta nel quale questo concorre alla formazione del risultato di bilancio (secondo quanto previsto dallo stesso IFRS 2), ferma restando però l'applicazione dell'art. 95, comma 5, del TUIR per la quota parte degli stessi rappresentativa delle remunerazioni relative agli amministratori (giusta l’applicazione dell’art. 2, comma 2, del D.M. n. 48/2009 il quale dispone che anche ai soggetti IAS si applicano le disposizioni del Capo II, Sezione I del testo unico che prevedono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento). Per il costo relativo all’attività svolta dagli amministratori la deducibilità è rinviata al periodo di assegnazione dello strumento finanziario partecipativo. La nuova disposizione della legge di Bilancio 2025 Nella proposta di legge di Bilancio 2025 attualmente in esame in Parlamento il legislatore interviene sul regime di deducibilità delle spese relative ai piani di stock option introducendo il comma 6-bis secondo il quale “per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo sono deducibili al momento dell’assegnazione dei predetti strumenti; in tale momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni”. In primo luogo, la proposta di modifica in commento individua il periodo d’imposta in cui i componenti negativi imputati a conto economico derivanti da piani stock option possono essere dedotti, posticipando la deduzione al medesimo periodo d’imposta in cui le azioni sono assegnate effettivamente ai beneficiari. Inoltre, il comma 6-bis regolamenta il periodo d’imposta di riconoscimento fiscale del valore dell’incremento della partecipazione iscritta nel bilancio della controllante nell’ipotesi di assegnazione di azioni di quest’ultima a beneficiari che prestano la propria attività nei confronti della società controllata. In quest’ultima ipotesi, infatti, la controllante incrementa (al pari di un conferimento nella società controllata) il valore della partecipazione detenuta nella controllata a fronte di un incremento del proprio patrimonio netto; la società controllata, a sua volta, iscrive un componente negativo a conto economico per l’assegnazione dello strumento finanziario partecipativo della controllante al proprio dipendente a fronte di un incremento del proprio patrimonio netto. A meri fini di completezza espositiva si ricorda che il riconoscimento fiscale di quanto sopra è stato regolamentato dal citato art. 6, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011 il quale dispone che “i maggiori valori delle partecipazioni iscritti ai sensi dell'IFRS 2 a seguito di un'operazione con pagamento basato su azioni, regolata con propri strumenti rappresentativi di capitale a favore di altra entità del gruppo che acquisisce i servizi forniti dai propri dipendenti, incrementano il costo della partecipazione sia ai fini IRES che IRAP”. La modifica in esame regolamenta ora il periodo d’imposta in cui tale valore è riconosciuto ai fini fiscali, facendolo coincidere con il periodo d’imposta di assegnazione effettiva delle azioni al beneficiario. Le suddette modifiche si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 o nei successivi.