La sentenza della Cassazione n. 26771/2023 ha escluso che la lite relativa all’accertamento IRPEF notificato al socio di una società di persone possa essere definita ai sensi dell’art. 16 della L. 289/2002 nel caso in cui sia stata decisa con sentenza passata in giudicato, precisando che “la pendenza della lite nei confronti della società, nonostante la connessione tra le due cause, rende inapplicabile la richiesta di condono per il socio, essendo la posizione di quest’ultimo divenuta definitiva con sentenza ormai passata in giudicato”. IL FATTO Nel caso deciso, il socio aveva presentato la richiesta di condono ai sensi dell’art. 16 della L. 289/2002 (ma il ragionamento vale anche per la recente definizione della L. 197/2022) in relazione al contenzioso instaurato avverso l’atto di accertamento emesso per IRPEF e notificatogli in qualità di socio di una sas. Premesso che l’art. 16 della L. 289/2002 presupponeva per la definizione della lite la pendenza della medesima, l’Agenzia delle Entrate emetteva un provvedimento di diniego del condono trattandosi di una lite definita a seguito di sentenza passata in giudicato per mancata impugnazione nel rispetto dei termini di legge. Il socio impugnava il diniego contestandone l’illegittimità in quanto, nonostante la sentenza pronunciata in relazione all’accertamento IRPEF fosse passata in giudicato, la lite non poteva considerarsi definita in considerazione del contenuto della sentenza la quale aveva statuito che “il reddito di partecipazione ai fini IRPEF per l’anno 1991 imputabile ai soci venga determinato in relazione a quello che sarà deciso in forma associata”. I giudici di merito, valorizzando il profilo normativo in base al quale per le società di persone e per i soggetti indicati dall’art. 5 del TUIR l’avviso di accertamento deve essere notificato alla società e ribaltato pro quota sui soci/associati, in virtù della trasparenza fiscale, accoglievano la tesi del contribuente ritenendo la lite pendente “in senso sostanziale”. Conseguentemente, ne riconoscevano la definibilità, affermando che la pendenza della lite “deve intendersi in senso sostanziale, coprendo non solo i casi in cui la specifica vicenda processuale non sia ancora esaurita, ma anche quelli in cui, pur a fronte di una formale definizione della vicenda processuale, l’esito sostanziale (...) della stessa sia ancora “in fieri”, in ragione delle peculiarità della pronuncia emanata dal giudice mediante un rinvio ad altra questione (...) ancora formalmente pendente”. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La decisione è stata ribaltata dai giudici di legittimità, i quali hanno ritenuto come l’esistenza del giudicato sia motivo di per sé idoneo a escludere la possibilità di definire la lite ai sensi dell’art. 16 della L. 289/2002, nonostante la pendenza della lite instaurata dalla società e l’autonoma richiesta di condono presentata da parte del socio, in quanto con il passaggio in giudicato la vicenda processuale del ricorrente si considera decisa “e tale decisione fa stato a ogni effetto tra le parti”. Sotto altro profilo, i giudici di legittimità, dando seguito a un orientamento consolidato, hanno ribadito che in caso di condono fiscale gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e quelli relativi alla posizione dei singoli soci sono considerati autonomi. Pertanto, “il condono ottenuto dalla società non estende automaticamente i propri effetti ai singoli soci, nei confronti dei quali l’Amministrazione finanziaria conserva il potere di procedere ad accertamento, e qualora i soci intendano beneficiare del condono devono presentare apposita istanza (cfr. Cass. n. 12214/2010; Cass. n. 7134/2014; n. 757/2002, n. 4281/2001, n. 14392/2001, n. 13186/2000, n. 8597/2006)”. Applicando tali principi, i giudici di legittimità hanno inoltre ritenuto che la circostanza che la società definisca la lite a seguito di richiesta di condono non precluda l’accertamento nei confronti del socio, sostenendo poi che l’Amministrazione finanziaria non sia tenuta a rideterminare il reddito di partecipazione dei soci che non abbiano aderito al condono al reddito della società ricalcolato a seguito del condono.