La sospensione in autotutela dell’accertamento non interrompe il termine per l’impugnazione
Il contribuente che lasci inutilmente decorrere il termine perentorio senza interporre ricorso, confidando nel positivo esito del procedimento di autotutela, è privato del diritto di ottenere la rimozione dell'atto attraverso la via giudiziaria e può solo esperire i rimedi previsti contro il diniego di autotutela
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