Con il decreto legislativo n. 175/2023 è stata introdotta un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo al fine di un loro sostegno economico alla luce della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo. Tale indennità è stata introdotta, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024. In via transitoria lo stesso decreto legislativo ha previsto la possibilità, per i potenziali beneficiari della misura, di presentare la domanda riferita all’anno di competenza 2023 entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2023, a pena di decadenza. Ciò premesso, con il messaggio n. 4332 del 4 dicembre 2023 l'INPS fornisce le prime indicazioni operative. L’indennità di discontinuità prevista per l’anno 2023 è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90 per cento di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90 per cento del valore calcolato ai sensi dell’articolo 3, comma 2. La domanda può essere presentata all’INPS esclusivamente in modalità telematica a partire dal 4 dicembre sino al 15 dicembre 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con SPID/CIE/CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”. In alternativa al Portale web, l’indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). È possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato. Destinatari Sono destinatari i seguenti lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo: lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa; lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo); lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) del suddetto decreto legislativo n. 182 (lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub a), individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023 e come di seguito elencati: operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film. lavoratori intermittenti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo in esame iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Requisiti L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere, al momento della presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti: a) essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano; b) essere residente in Italia da almeno un anno; c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda; d) aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno; e) avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.