Arriva l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 verrà introdotta una specifica indennità di discontinuità, al fine di tutelare tali categorie nei periodi di inattività o durante i periodi di studio e formazione. È con lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare il 28 agosto dal Consiglio dei Ministri che è stato disposto il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità, per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Si tratta del primo decreto attuativo della legge delega in materia di spettacolo (legge 15 luglio 2022, n. 106). La misura sarà finanziata con il fondo per il sostegno economico temporaneo - SET, che per il 2023 prevede una dotazione di 100 milioni di euro, 46 milioni per il 2024, 48 milioni per il 2025 e 40 milioni a decorrere dal 2026. Tra i lavoratori discontinui del settore dello spettacolo che potrebbero beneficiare della misura, abbiamo gli artisti e gli interpreti, gli operatori di cabine di sale cinematografiche, gli impiegati amministrativi e i tecnici dipendenti dagli enti e dalle imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, ma anche maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, nonché impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti e lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film. Finalità dell’intervento normativo - Le nuove norme sono volte a compensare gli effetti negativi subiti dagli operatori del settore, caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori. Beneficiari - Gli interventi mirano alla protezione sociale di categorie diverse di operatori: lavoratori dello spettacolo a tempo determinato (ossia, che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a), ma pur sempre nel settore dello spettacolo); lavoratori dello spettacolo intermittenti, anche a tempo indeterminato. Decorrenza – L’agevolazione in commento decorrerà dal 1° gennaio 2024 e, vengono individuati i requisiti che il lavoratore richiedente deve possedere al momento della presentazione della domanda di indennità all’INPS entro il 30 giugno di ogni anno, pena la decadenza. Durata indennità - Viene inoltre determinata la misura e la durata del riconoscimento dell’indennità, insieme alle modalità di corresponsione della stessa in un’unica soluzione nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative all’anno solare precedente la presentazione della domanda. Con riferimento alla durata dell’indennità, si stabilisce che non siano computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione al fine di evitare il cumulo della medesima contribuzione per l’erogazione di più prestazioni di sostegno al reddito (per esempio, NASpI, indennità di maternità, malattia, infortunio). Percorsi di formazione e aggiornamento – Con il decreto in commento sono state definite, inoltre, le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’indennità. Inoltre, si abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e si introduce un regime transitorio destinato a trovare applicazione agli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023. Viene prevista, infine, una disciplina transitoria per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti nell’anno 2022 e presentino la domanda entro il 15 dicembre 2023, determinando l’incumulabilità tra l’indennità di discontinuità e l’ALAS.