Scade il 30 settembre 2022 il termine entro il quale i lavoratori domestici possono presentare la domanda all'INPS per la fruizione della indennità una tantum pari ad euro 200 (cd. Bonus 200 euro). Secondo i dati diffusi nel 2021 sono oltre 960 mila le lavoratrici e i lavoratori del settore regolarmente assunti, potenzialmente destinatari del beneficio. Soggetti interessati Sono i lavoratori domestici in possesso dei seguenti requisiti: A) dovevano avere in corso uno o più rapporti di lavoro domestico alla data del 18 maggio 2022 B) devono essere titolari di una posizione attiva nella Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS (requisito che, si ritiene, dovrebbe sussistere al momento della presentazione della domanda) C) alla data di presentazione della domanda non devono essere titolari di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico ovvero di uno o più trattamenti pensionistici di cui al comma 1 dell'articolo 32, ossia trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché trattamenti di accompagnamento alla pensione D) il richiedente deve avere, per l'anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro. Entro tale limite si considerano i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva). Non si considerano invece entro tale limite il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l'assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l'assegno unico universale. Attenzione: il requisito del rispetto del limite dei 35.000 euro è previsto esclusivamente nella circolare INPS 73/2022 ma non trova riscontro nella norma istitutiva del beneficio. Quindi, a nostro avviso, potrebbe essere possibile presentare la domanda anche nel caso di mancato perfezionamento del limite reddituale come sopra specificato. E) i lavoratori domestici che possono presentare la domanda sono quelli appartenenti alle "categorie individuate dal vigente CCNL" che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente. Inoltre i contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere al 18 maggio 2022 o la cui instaurazione non sia stata respinta dall'INPS per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici. Attenzione: tale requisito è previsto unicamente nella citata circolare INPS 73/2022 e non compare nella norma. Non è inoltre chiaro cosa si intenda con la locuzione "vigente CCNL", considerato che esistono diversi CCNL del lavoro domestico (ad es. Fidaldo, codice Cnel H501, Confimitalia, codice Cnel H50X ec.). Incompatibilità Vi sono peraltro delle incompatibilità che impediscono la erogazione della prestazione. In particolare la indennità è incompatibile con la percezione del bonus da parte dei seguenti soggetti (articolo 32 del decreto legge 50/2022): percettori della NASpI e della DIS-COLL, percettori della indennità di disoccupazione agricola, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (questi soggetti possono presentare la domanda fino al 31 ottobre 2022), lavoratori beneficiari di una delle indennità connesse all'emergenza Covid-19 , lavoratori stagionali, a tempo determinato, a tempo determinato del settore agricolo e intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, incaricati alle vendite a domicilio, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, lavoratori autonomi professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e professionisti iscritti agli enti privatizzati (professionisti ordinistici). Attenzione: la indennità una tantum pari a 200 euro può essere erogata una sola volta e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). L'indennità non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è cumulabile con altre eventuali misure di sostegno al reddito e con i trattamenti pensionistici. Come si presenta la domanda? Per presentare la domanda è necessario accedere alla procedura presente sul sito INPS ("Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche --> Indennità una tantum - Bonus 200) dopo avere inserito le credenziali d'accesso tramite SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Attenzione: chi non è in possesso di una identità digitale come sopra specificato, può richiedere l'indennità tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento). E' inoltre possibile ricorrere agli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi da essi offerti. In sede di compilazione della domanda sarà visibile la sezione Anagrafica. I dati sono già precompilati ma qualora fossero assenti, incompleti o non aggiornati (ad esempio perché il lavoratore domestico ha un indirizzo di residenza all'estero) sarà possibile modificarli cliccando su ‘Modifica Dati'. Successivamente nella sezione "Modalità di Pagamento" l'utente potrà scegliere tra due diverse opzioni di accredito dell'indennità. La prima è "Accredito su IBAN" (in questo caso è necessario essere in possesso di un conto corrente bancario, altro conto, carta ec. associata). Attenzione: è possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA, anche cointestati con altri soggetti. La seconda è accredito tramite Bonifico Domiciliato presso Ufficio postale. In tal caso l'Ufficio postale presso cui il lavoratore potrà riscuotere il bonus sarà determinato sulla base dell'indirizzo indicato al momento della presentazione della domanda. Da notare che il metodo di pagamento potrà sempre essere modificato successivamente cliccando su ‘Richieste di variazione'. Una volta inseriti tutti i dati, l'utente potrà procedere con l'invio della richiesta di contributo. In modo automatico il sistema mostrerà all'utente la schermata contenente la ricevuta della domanda, che potrà essere scaricata in PDF. Cosa succede dopo la presentazione della domanda Nella sezione ‘Pagamenti' della procedura sarà sempre possibile monitorare lo stato dei pagamenti ed eventualmente di modificare il canale di accredito. Una apposita sezione denominata ‘Notifiche e Comunicazioni' accoglie eventuali messaggi da parte dell'INPS che sarà possibile visualizzare. Attenzione: nelle more della elaborazione della domanda da parte dell'Istituto, è sempre possibile procedere all'annullamento della medesima (in questo caso sarà generata una ricevuta di annullamento visibile nella sezione "Ricevute e Provvedimenti"). E se la domanda viene respinta? In caso di respingimento della domanda la procedura mostra, nella sezione "Le mie richieste", un marcatore di colore rosso recante la dizione "RESPINTA" nella colonna "Stato domanda". Cliccando su visualizza è possibile conoscere le motivazioni che hanno indotto l'Istituto a respingere la medesima. Ove il richiedente lo ritenga (ad esempio se ha riscontrato delle inesattezze rispetto all'esito dei controlli effettuati dall'Istituto) cliccando sul tasto "Chiedi riesame" potrà accedere alla relativa schermata e indicare le motivazioni in base alle quali intende richiedere l'avvio del processo di riesame (in questa fase potrà altresì allegare eventuale documentazione a supporto).