Corte di Giustizia Ue - Causa C‑32/18 La Corte di Giustizia UE è intervenuta nella causa C-32/18, per fornire chiarimenti in merito al pagamento dell’integrazione differenziale tra l’assegno parentale tedesco e l’assegno per la cura dei figli austriaco. IL FATTO Il Giudice del rinvio ha chiesto in sostanza se, uno Stato membro competente in via secondaria, sia tenuto a versare a titolo di prestazione familiare a un genitore che risiede e svolge un’attività lavorativa in uno Stato membro competente in via prioritaria, l’integrazione differenziale tra gli assegni parentali previsti nello Stato membro competente in via prioritaria e l’assegno per la cura dei figli correlato al reddito riconosciuto nell’altro Stato membro, se entrambi i genitori risiedono con i figli comuni nello Stato membro competente in via prioritaria e solo l’altro genitore è occupato come lavoratore frontaliero nello Stato membro competente in via secondaria. Inoltre chiede se tale differenza debba essere commisurato al reddito effettivo conseguito nello Stato di impiego o al reddito che si conseguirebbe ipoteticamente nello Stato membro competente in via secondaria svolgendo un’analoga attività lavorativa. LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE La Corte di Giustizia Ue ricorda innanzi tutto che l’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 prevede che la domanda di prestazioni familiari deve essere presentata all’istituzione competente e che, ai fini dell’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento n. 883/2004, si tiene conto della situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione e vi risiedessero, in particolare per quanto riguarda il diritto di una persona a richiedere simili prestazioni. La normativa europea dispone che, in caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari siano erogate in base alla legislazione definita prioritaria e i diritti alle prestazioni familiari dovute a norma di altre legislazioni siano sospesi, fino a concorrenza dell’importo previsto dalla prima legislazione, ed erogati, se del caso, sotto forma d’integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo. Una simile norma anticumulo è diretta a garantire al beneficiario di prestazioni corrisposte da più Stati membri un importo complessivo delle prestazioni identico a quello della prestazione più favorevole, a cui ha diritto in virtù della legislazione di uno solo di tali Stati. Alla luce di quanto rilevato la Corte di Giustizia UE dichiara quindi che l’obbligo, di tener conto, al fine di determinare la portata del diritto alle prestazioni familiari di una persona, «della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione», si applica tanto nell’ipotesi in cui le prestazioni sono erogate conformemente alla legislazione designata come prioritaria che in quella in cui le prestazioni sono dovute alla luce di una o più ulteriori legislazioni. Inoltre dichiara che l’importo dell’integrazione differenziale da concedere a un lavoratore in virtù della legislazione di uno Stato membro competente a titolo secondaria deve essere calcolato in relazione al reddito effettivamente conseguito dal suddetto lavoratore nel suo Stato d’impiego. Questo perché, l’assegno per la cura dei figli austriaco, correlato al reddito, costituisce un’indennità sostitutiva del reddito derivante dall’attività lavorativa, che permette al lavoratore di percepire una prestazione di importo proporzionato a quello della retribuzione di cui beneficiava al momento della concessione di detto assegno. Conseguentemente, per raggiungere tale obiettivo, le condizioni retributive devono essere valutate nello Stato d’impiego, tanto più che, nell’ambito di situazioni frontaliere, il salario è, in generale, più elevato nello Stato d’impiego del lavoratore.