Commissione Tributaria Secondo Grado Bolzano - Sentenza n. 43/2/2019 L’incentivo fiscale per il rientro dei lavoratori in Italia (previsto dalla legge 238/2010) spetta anche a coloro che non avevano effettuato l’iscrizione all’Aire (Anagrafe della popolazione residente all’estero). È questa la buona notizia che arriva anche sul fronte contenzioso per effetto del decreto crescita, che ha ampliato la misura del beneficio ma anche semplificato le condizioni per accedere all’agevolazione. Quest’ultima, infatti, per effetto delle modifiche apportare dal decreto, si applica a prescindere che i lavoratori italiani siano stati iscritti all’Aire, ma purché siano stati residenti all’estero sulla base di una Convenzione contro le doppie imposizioni. E sulla base dell’intervenuto nuovo quadro normativo la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano con la sentenza n. 43/2/2019 ha ritenuto illegittimo il disconoscimento dell’agevolazione sul presupposto della mancata iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente all’estero. IL FATTO A un contribuente, cittadino italiano, ma che aveva prestato la propria attività lavorativa all’estero, veniva negato l’accesso al beneficio degli incentivi fiscali sul rientro dei lavoratori, in quanto non aveva portato ufficialmente la propria residenza in Austria, ma solo la residenza secondaria. La normativa sulla base della quale era stata chiesta l’agevolazione prevedeva, fra le condizioni per l’accesso, che il contribuente possedesse una laurea, che la residenza fosse stata continuativamente di ventiquattro mesi in Italia e che svolgesse un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più e venissero assunti o avviassero un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, trasferendo il domicilio, nonché la residenza nel paese entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività. LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI BOLZANO Per i giudici di appello, la tesi avanzata dal contribuente, avallata dalla commissione di primo grado, che riteneva non necessaria l’iscrizione all’Aire, è stata ritenuta corretta alla luce delle modifiche attuate con il decreto crescita. A questo proposito la Commissione sottolinea come la natura di interpretazione autentica della novella normativa impone di ritenere superata la tesi che subordina l’agevolazione all’iscrizione all’anagrafe dei residenti all’estero. Tra l’altro, che tale presupposto fosse ostativo al benefico era stato escluso anche dalla stessa Amministrazione finanziaria che, con la circolare n. 17/E/2017, aveva avuto modo di precisare che ciò che rileva ai fini dell’agevolazione è l’effettivo svolgimento all’estero dell’attività di lavoro. Ma non solo. Anche la condizione della residenza fiscale fuori del territorio dello Stato per almeno due periodi d’imposta risulta soddisfatta poiché, sulla base della convenzione contro le doppie imposizioni, il contribuente era da considerarsi residente nello Stato estero avendo dimostrato che aveva un’abitazione permanente. E visto che il decreto crescita ha previsto che le nuove norme si applicano anche alle liti pendenti in ogni stato e grado del giudizio, i giudici hanno confermato l’illegittimità della pretesa.