L’assegno di ricollocazione è una delle misure di politica attiva previste a sostegno dei lavoratori che hanno perso o stanno per perdere il posto di lavoro. Datori di lavoro e rappresentanze sindacali, infatti, possono sottoscrivere un accordo che preveda la partecipazione attiva sia dei Centri per l’impiego che delle Agenzie del lavoro e degli altri Enti accreditati per il mantenimento e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori interessati attraverso corsi di formazione professionale. Al lavoratore viene assegnato un importo in dote, che va da 250 a 5.000 euro, in relazione alla potenziale occupabilità del disoccupato e della tipologia contrattuale del nuovo rapporto di lavoro instaurato, non soggetto a IRPEF né a contribuzione previdenziale. L’assegno di ricollocazione non viene riconosciuto direttamente al soggetto disoccupato, in quanto spendibile presso i Centri per l’impiego o le Agenzie del lavoro e gli altri Enti accreditati (scelti dai soggetti interessati) al fine di ottenere un servizio di assistenza nella ricerca di un lavoro ed al successivo reinserimento. Cosa cambia con il reddito di cittadinanza Secondo la disposizione originaria, per poter richiedere l’assegno era necessario aver fruito completamente dell’indennità di disoccupazione NASpI e rientrare in una delle seguenti categorie: - lavoratori a rischio disoccupazione: posti in CIGS a seguito di una cessazione, anche parziale, dell’attività dell’azienda, ovvero, sospesi per una procedura concorsuale del datore di lavoro, in Cassa integrazione in deroga, in contratti di solidarietà; - lavoratori disoccupati: che hanno cessato il rapporto di lavoro a causa di un licenziamento collettivo, per giustificato motivo, o al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato e hanno trasmesso telematicamente la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID); - lavoratori che, pur avendo un lavoro dipendente o autonomo, percepiscono un reddito annuo di importo pari o inferiore a quello esente da IRPEF, esonerati dall’obbligo di dichiarazione dei redditi. Alla luce dell’entrata in vigore del reddito di cittadinanza, l’ANPAL ha chiarito che la sospensione dell’assegno di ricollocazione, disposta dal legislatore fino al 31 dicembre 2021, riguarda esclusivamente per le persone beneficiarie di NASpI da almeno 4 mesi. L’assegno di ricollocazione può dunque essere ancora richiesto dai lavoratori che ricevono trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS), coinvolti in accordi di ricollocazione. Lavoratori in CIGS La legge di Bilancio 2018 ha esteso la possibilità di ricorrere dall’assegno di ricollocazione ai lavoratori in CIGS. Essi possono chiedere all’ANPAL, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, nei limiti ed alle condizioni correlati ai programmi di riorganizzazione o di crisi. In questo modo i lavoratori sospesi possono ottenere un servizio intensivo di assistenzanella ricerca di un altro lavoro e partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, realizzati anche in concorso con i fondi interprofessionali, per un periodo di almeno sei mesi, prorogabile di ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato consumato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l’intero ammontare dell’assegno. La richiesta può essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, inserendo i dati richiesti dal sistema. Al termine della procedura, occorre completare la richiesta inserendo il soggetto erogatore da cui farsi assistere e prenotare il primo appuntamento. Funzionalità telematiche di gestione Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere: - l'affiancamento di un tutor; - il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa; - l'assunzione dell'onere di svolgere le attività individuate dal tutor; - l'assunzione dell'onere di accettare l'offerta di lavoro congrua; - l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al Centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività offerte, o di una offerta di lavoro congrua, al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste; - la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di 6 mesi. Per la gestione delle richieste di AdR è necessario essere registrati al portale ANPAL ed accedere con un profilo di Sede Operativa o Soggetto Erogatore. All’interno del sistema è possibile gestire le domande prese in carico per la quali, una volta presentate, è disponibile la relativa ricevuta. Le istanze sono così poste nello stato di “In attesa di primo appuntamento” e rese consultabili attraverso appositi filtri. Le operazioni possibili sono: - visualizzazione dei dettagli della richiesta; - download della ricevuta; - gestione appuntamento, con l’inserimento della data e del relativo esito; - visualizzazione dello storico degli appuntamenti. Applicativo ANPAL L’ANPAL ha reso disponibile online l'applicativo utile alla gestione dei tutor da affiancare ai lavoratori in CIGS che beneficiano dell'assegno di ricollocazione. I soggetti erogatori e le sedi operative possono gestire direttamente sia l'anagrafica che l’abbinamento dei tutor ai soggetti richiedenti l’AdR. In particolare: - in caso di accesso come “Soggetto Erogatore” o “operatore delegato” su più Sedi Operative, è possibile filtrare per Sede Operativa e visualizzare la Lista dei Tutor caricati a sistema e associati alla sede prescelta; - accedendo come Supervisore è possibile filtrare sia per Soggetto Erogatore che per Sede Operativa. Il sistema consente inoltre di ricercare o inserire uno specifico Tutor, per codice fiscale, nome o cognome. Se il codice fiscale inserito è già presente in anagrafica il sistema precarica in automatico i campi: cognome, nome, data di nascita, genere, comune o stato estero di nascita, cittadinanza, documento d'identità, data scadenza del documento. Una apposita sezione è riservata ai soggetti in attesa di assegnazione tutor, ancora da abbinare.