Dal 1° luglio 2023 sono tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP e i prestatori di lavoro occasionale. Ciò premesso, con la circolare n. 46 del 27 ottobre 2023 l'INAIL fornisce le relative indicazioni operative. L'Istituto riassume, inoltre, le disposizioni in materia di lavoro sportivo connesse ai profili assicurativi di propria competenza e precisa che, ai fini della determinazione dei premi assicurativi, si applicano le retribuzioni e i riferimenti tariffari stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2022. Infine, fornisce indicazioni per i committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023 i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico. L’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 stabilisce che "È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonchè a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali". La novità di rilievo è costituita dal riferimento ai “tesserati” contenuta nel secondo periodo della norma, la quale integra l’elenco delle figure “tipizzate” di lavoratori sportivi indicate al primo periodo dell’articolo 25, comma 1, che non può considerarsi esaustivo delle figure di lavoratore sportivo. Per evitare dubbi interpretativi, in presenza di attività esercitata verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo, la norma stabilisce che esulano dalla nozione di lavoratore sportivo i soggetti che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Con riguardo alle forme contrattuali che il lavoro sportivo può assumere, l’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, stabilisce che "Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile". Per quanto riguarda il lavoro sportivo, la riforma detta disposizioni specifiche a seconda che esso sia prestato nei settori professionistici oppure nell’area del dilettantismo. L’area del professionismo e quella del dilettantismo sono definite dall’articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36: 1. l'area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI e dal CIP, per quanto di competenza per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale; 2. l'area del dilettantismo comprende le associazioni e le società sportive dilettantistiche disciplinate agli articoli 6 e 7 del decreto e gli enti del terzo settore che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata. Gli articoli 26 e 27 disciplinano rispettivamente il contratto di lavoro subordinato sportivo e il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici, che comportano l’assicurazione all’INAIL dei lavoratori interessati. Retribuzioni per il premio e per l’indennità di temporanea La retribuzione da assumere per la determinazione dei premi assicurativi dovuti dai datori di lavoro per l’assicurazione dei lavoratori subordinati sportivi è quella effettiva. Secondo quanto disposto dall’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Anche per quanto riguarda i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa amministrativo-gestionale, la base imponibile da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è costituita dai compensi effettivamente percepiti, individuata ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’INAIL dall’articolo 116, comma 3, del medesimo decreto. In caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con un unico committente che si protrae per l’intero anno, la base imponibile sulla quale determinare il premio dovuto è pari all'intera misura dei compensi corrisposti. Per i rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno, la misura dei compensi deve essere ripartita per i mesi, o frazione di mese, di durata del rapporto e se il compenso medio mensile così ottenuto è di importo compreso tra i limiti del minimale e massimale mensile di rendita, il medesimo compenso moltiplicato per i mesi di durata del rapporto costituisce la base imponibile per il calcolo del premio. Per i rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno, la misura dei compensi deve essere ripartita per i mesi, o frazione di mese, di durata del rapporto e se il compenso medio mensile così ottenuto è di importo compreso tra i limiti del minimale e massimale mensile di rendita, il medesimo compenso moltiplicato per i mesi di durata del rapporto costituisce la base imponibile per il calcolo del premio. In caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con più committenti, occorre determinare la base imponibile relativa a ciascun rapporto di lavoro, in quanto ciascuno dei committenti deve determinare l'imponibile contributivo per la quota di competenza. Riferimenti tariffari per i lavoratori subordinati sportivi Per quanto riguarda i riferimenti tariffari, l’articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale 21 novembre 2022 stabilisce: "2. Ai fini della determinazione del premio assicurativo sono stabiliti i seguenti riferimenti tariffari: a) l’attività degli atleti, degli allenatori, dei direttori tecnico-sportivi, dei preparatori atletici e dei direttori di gara è classificata alla voce 0590 della gestione Industria delle tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019; b) l’attività degli istruttori sportivi è classificata alla voce 0610 della gestione Industria delle tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019". L’articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 21 novembre 2022 ha inoltre modificato la declaratoria della voce 0590 disponendo quanto segue: "1. Dal 1° gennaio 2023 la voce 0590 della gestione Industria delle Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 assume la seguente declaratoria: Attività dei lavoratori sportivi". Il riferimento al 1° gennaio 2023 è da intendersi al 1° luglio 2023, in quanto l’applicazione della riforma del lavoro sportivo è stata differita a tale data. Si precisa che i datori di lavoro dei lavoratori sportivi indicati all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (come già i datori di lavoro degli sportivi professionisti di cui all’articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91) sono classificati nella gestione industria ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 con attribuzione da parte dell’INPS del codice statistico contributivo 11808. Ferma restando la disciplina generale per cui i datori di lavoro dei lavoratori sportivi, di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono inquadrati nel settore industria, potrebbe sussistere la possibilità, al ricorrere delle relative condizioni, di un inquadramento dei datori di lavoro anche in altri settori (ad esempio, il settore dei servizi), con attribuzione del relativo codice statistico da parte di INPS. Riferimenti tariffari per le collaborazioni amministrativo-gestionali L’attività di carattere amministrativo-gestionale svolta dai titolari di collaborazioni coordinate e continuative di cui all’articolo 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, consiste nell’attività d’ufficio, che è classificata alla voce 0722 della gestione Industria delle Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, con tasso medio del 5,00‰. Si ricorda che la voce di tariffa 0722 comprende anche l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici. Adempimenti dei soggetti assicuranti ai fini dell’obbligo assicurativo I committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023 i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare la denuncia di iscrizione all’INAIL con l’apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024. Considerata l’incertezza in merito all’obbligo assicurativo presso l’INAIL, chiarito soltanto a seguito della pubblicazione del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, le denunce di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023. Entro il medesimo termine del 30 novembre 2023 devono essere presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi. I soggetti assicuranti che alla data del 1° luglio 2023 sono già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai lavoratori per i quali dalla predetta data opera la copertura assicurativa INAIL, verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l’autoliquidazione 2023/2024 indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa dal 1° luglio 2023 l’assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa.