Lavoratrici autonome: via libera alla maternità anticipata per gravidanza a rischio

Con il messaggio n. 572 del 7 febbraio 2023, l’INPS ha comunicato l’aggiornamento procedurale relativo alla presentazione telematica della domanda di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome, prevista dal decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2022.

Il decreto legislativo n. 105/2022, nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto, tra le altre, intervenendo a modifica del decreto legislativo n. 151/2001, alcune novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale.

Le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome possono riguardare anche periodi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi decorrenti dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022).

La domanda telematica di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome deve essere presentata all’INPS attraverso uno dei seguenti canali:

– sito web dell’Istituto, www.inps.it, mediante autenticazione tramite SPID, almeno di 2 livello, CIE 3.0 o CNS;
– Contact Center Integrato, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Per acquisire le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome, è necessario accedere al servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”, selezionare la voce di menu “Acquisizione domanda” > “Congedo di maternità/paternità” > “Autonomi” e spuntare, nella pagina “Dichiaro”, l’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio”. Diversamente, per acquisire le domande di indennità di maternità ordinaria sarà necessario spuntare l’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità ordinaria”.

Per trasmettere le domande è richiesto l’inserimento della data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione di gravidanza. A tale proposito si ricorda che anche le lavoratrici autonome non sono tenute a produrre all’Istituto il certificato di gravidanza di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 151/2001, che viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Pertanto, nel caso in cui il certificato telematico sia stato trasmesso dal medico certificatore all’INPS, la procedura consentirà di importare i dati contenuti nel certificato stesso; in caso di assenza di certificazione, è sufficiente indicare in domanda la data presunta del parto individuata dal proprio medico.

La procedura consentirà di acquisire tali tipologie di domande per periodi a partire dal 13 agosto 2022.

A seguito di conferma, a cura dell’interessato, dei dati inseriti e proposti in nota riepilogativa, il sistema produce la ricevuta di presentazione completa di protocollo e il riepilogo dei dati acquisiti.

Le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome potranno essere consultate e annullate, insieme a tutte le altre tipologie di domande del servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”, accedendo rispettivamente alle voci di menu “Consultazione domande” e “Annullamento domande”.

Si ricorda che per avere diritto all’indennità in commento, è necessario produrre all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, di cui all’articolo 17, comma 3, del D.lgs n. 151/2001.