L’art. 18 della Legge n. 81/2017 definisce il lavoro agile come una modalità della prestazione lavorativa subordinata che si svolge in parte dentro e in parte fuori dal perimetro aziendale. Per la sua realizzazione occorre che le parti, su base volontaria, sottoscrivano un accordo nel quale sono stabiliti una serie di diritti e doveri correlati alla temporaneità della prestazione che sono ben identificati dagli articoli successivi. In numerose aziende la contrattazione collettiva è intervenuta a stabilire principi e priorità ulteriori. Con il COVID-19 si è registrata l’esplosione di tale modalità lavorativa che, sempre più ha preso piede, favorito, in quel tempo, dal Legislatore che, con tale modalità, intendeva evitare il più possibile contagi nei luoghi di lavoro e sui mezzi pubblici. Con la fine della pandemia non si è arrestato l’intervento attraverso disposizioni inserite nella decretazione di urgenza e l’ultimo esempio lo si rinviene nel D.L. n. 145/2023 nel quale, in sede di conversione, è stato inserito un emendamento con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2024 (la norma originaria è l’art. 90, comma 1, del D.L. n. 34/2000) il diritto al lavoro agile, nel settore privato, per i genitori di figli con una età inferiore ai 14 anni e per i c.d. “lavoratori fragili”, ossia per quei dipendenti che, sulla base di un accertamento del medico competente, risultino più esposti al rischio Covid. Il diritto allo smart-working per i genitori sussiste in presenza di due condizioni: a) entrambi debbono essere titolari di lavoro subordinato o autonomo: infatti il diritto non può essere esercitato se uno dei due fruisca di ammortizzatori sociali o non lavori. Ovviamente, il diritto è riconosciuto pur in presenza di un solo genitore con un figlio a carico (c.d. “famiglia monoparentale”); b) il lavoro agile deve essere compatibile con le caratteristiche dell’attività svolta presso il datore di lavoro privato. La stessa proroga, come detto, vale anche per i c.d. “fragili” per i quali il lavoro “da remoto” è, ovviamente, legato al possibile “stato di rischio”. Al momento, la disposizione non riguarda i dipendenti del settore pubblico e i lavoratori affetti da patologie croniche e con particolari connotazioni di gravità previste dal D.M. del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022 e debitamente certificate, anche loro in scadenza al prossimo 31 dicembre. Personalmente, credo che la proroga avverrà anche per questa categoria di lavoratori: la ragione per la quale non è stata prevista è da ricercare nella mancanza della copertura finanziaria, cosa che potrebbe essere colmata con la previsione e l’inserimento in uno dei prossimi provvedimenti di urgenza. La copertura finanziaria è indispensabile nel settore pubblico (si pensi, ad esempio, all’insegnamento, ove è necessario assumere supplenti, atteso che le lezioni sono “in presenza”). Per completezza di informazione si ricorda che, attualmente, il diritto al lavoro agile di quest’ultima categoria individuata dal predetto D.M., è ampio e totalizzante, non essendo, in alcun modo, condizionato: di conseguenza, i lavoratori possono prestare attività in smart-working con altre mansioni comprese nella medesima categoria o inquadramento, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Questa breve riflessione, però, intende focalizzare l’attenzione sulla proroga del diritto al lavoro “da remoto” per i genitori che hanno figli al di sotto dei 14 anni. Quando la norma nacque, si era nel pieno della pandemia e il lavoro agile per uno dei genitori nasceva dal fatto che era opportuno restare a casa con i figli di età inferiore ai 14 anni, perché le scuole erano chiuse e si effettuava la c.d. “didattica a distanza”. Da allora, gli istituti scolastici hanno ripreso “in toto” l’attività e non si segnalano interruzioni della didattica. Addirittura, lo smart-working durante la scorsa estate è stato prorogato: le scuole, in quel periodo sono chiuse (come sempre) e le famiglie, in genere, fruiscono del periodo feriale. E, allora, ci si chiede: a) dove è l’emergenza COVID che c’era nel 2021 - 2022 e che aveva portato alla chiusura delle scuole? b) Con questo sistema che, di proroga in proroga, appare abbastanza istituzionalizzato, non si va a modificare la stessa finalità del lavoro agile che era stato pensato come strumento volontario finalizzato a una maggiore produttività e a un miglioramento dei tempi di conciliazione tra vita e lavoro? c) Non sarebbe necessaria una seria riflessione sulla opportunità di procedere, senza una necessità impellente, alla conferma del diritto al lavoro agile sol perché si hanno figli che hanno meno di 14 anni (e che il giorno vanno, comunque, a scuola)? d) Se, effettivamente, un genitore (soprattutto, la donna) avesse la necessità di prestare lavoro “da remoto” (anche per altre incombenze familiari non necessariamente legate all’età dei figli che vanno a scuola) non sarebbe più logico seguire la strada tracciata dagli articoli della legge n. 81/2017, compresi tra il 18 ed il 23? e) Non sarebbe, magari, più opportuno, nell’ottica della c.d. “parità di genere”, prevedere per le donne che hanno bambini in età non scolastica prevedere una sorta di “smart-working” obbligatorio o, comunque, voluto dalle stesse?