È causa di decadenza dalla NASpI la mancata comunicazione, da parte del beneficiario, dello svolgimento di un’attività lavorativa autonoma, anche se la stessa non è nuova, cioè successiva alla percezione dell’indennità di disoccupazione. Questa la posizione espressa dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 846 depositata il 9 gennaio 2024 che, per la prima volta, si è espressa a questo riguardo. Dispone l'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 22/15: “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attivita lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI é ridotta di un importo pari all'80% per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi”. Dispone il successivo art. 11: “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: ... c) inizio di un'attivita lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo”. Dal tenore testuale del citato art. 10 risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza non è necessariamente una “nuova attività” successiva all’inizio del periodo di percezione della NASpI. La norma infatti fa più generico riferimento al fatto che si “intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale” durante il periodo di godimento della NASpI, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell’attivita lavorativa. Non vi è dunque alcuna applicazione analogica di una norma eccezionale, contro il divieto dell’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, nell’intendere che l’obbligo di comunicazione riguardi anche l'attività lavorativa già intrapresa prima della domanda di NASpI. Si tratta - chiosano gli Ermellini - piuttosto di una esegesi dell’art. 10, comma 1, che rimane all’interno del perimetro testuale normativo, anziché esorbitare da esso e riferirsi a fattispecie diverse ma connotate da “eadem ratio”. Del resto - proseguono i giudici -, che l’art. 10, co. 1 riguardi pure l’attivita di lavoro autonomo iniziata prima della domanda di NASpI e che in tal caso il termine di un mese decorra dalla data di presentazione della domanda di NASpI, è conclusione avvalorata da un’interpretazione sistematica dell’art. 10, co. 1 alla luce del precedente art. 9, co. 3 D.Lgs. n. 22/15. Esso ha riguardo al caso di rapporto di lavoro parziale preesistente alla domanda di NASpI, e richiede la comunicazione del reddito ritraibile dal rapporto di lavoro part-time, entro il termine di 30 giorni decorrente in questo caso dalla domanda di prestazione. L'art. 11, lett. c), correla la decadenza alla mancata comunicazione di cui all’art. 10, co. 1, primo periodo, e tale norma parla espressamente di comunicazione da inviare entro un mese. Dunque, dal combinato disposto degli artt. 10, co. 1, primo periodo e 11 lett. c), risulta chiaro che la decadenza scatta ogni qual volta la comunicazione non sia data entro il termine di un mese.