Al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono incrementate, dal 1° gennaio 2019, le sanzioni per alcune violazioni in materia di lavoro. La modifica è prevista dalla legge di Bilancio 2019 (comma 445, lettera d), della Legge 145/2018). Proprio al fine di fornire i primi chiarimenti in merito, è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, con la circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, ha precisato gli ambiti di applicazione della normativa. In particolare, in forza del principio del tempus regit actum, le nuove maggiorazioni trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019, dovendosi tener presente che la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa. In virtù di questo principio, l’Ispettorato chiarisce che il mantenimento di un lavoratore “in nero” a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori. L’Ispettorato, inoltre, al fine di semplificare gli adempimenti ed evidenziare la destinazione delle nuove maggiorazioni, ha avviato le procedure per l’istituzione di un apposito codice tributo. Nell’attesa del nuovo codice, le maggiorazioni dovranno comunque trovare applicazione utilizzando gli attuali codici tributo. Ma vediamo quali sanzioni sono state aumentate dal 1° gennaio 2019 e di quanto. Lavoro irregolare In caso di utilizzo di lavoratori “in nero”, le sanzioni previste dall’articolo 3, del Decreto Legge n. 12/2002 (convertito con la legge n. 73/2002), vengono incrementate del 20% e risulteranno come segue: Lavoro irregolare Sanzione amministrativa sino al 31 dicembre 2018 dal 1° gennaio 2019 sino 30 a giorni di lavoro effettivo da 1.500 a 9.000 euro da 1.800 a 10.800 euro da 31 a 60 giorni di lavoro effettivo da 3.000 a 18.000 euro da 3.600 e 21.600 euro oltre 60 giorni di lavoro effettivo da 6.000 a 36.000 euro da 7.200 a 43.200 euro Somministrazione illecita In caso di esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione (articolo 18, del D.L.vo n. 276/2003) la sanzione, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa, è aumentata del 20% e passa da 50 a 60 euro. Appalto illecito In caso di appalto illecito (articolo 29, del D.L.vo n. 276/2003) la sanzione, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa, è aumentata del 20% e passa da 50 a 60 euro. Distacco illecito In caso di distacco illecito (articolo 30, del D.L.vo n. 276/2003) la sanzione, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa, è aumentata del 20% e passa da 50 a 60 euro. Agenzie di ricerca, selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale illecita In caso di esercizio non autorizzato dell’attività di ricerca, selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale (articolo 18, del D.L.vo n. 276/2003), la sanzione è compresa tra 5.000 e 10.000 euro. Intermediazione illecita In caso di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione (articolo 18, del D.L.vo n. 276/2003), la sanzione è compresa tra 5.000 e 10.000 euro. Distacco transnazionale Se sanzioni menzionate nella presente tabella vengono aumentate del 20% rispetto al 2018. Violazione Sanzione amministrativa sino al 31 dicembre 2018 dal 1° gennaio 2019 note Mancata comunicazione del distacco da 150 a 500 euro da 180 a 600 euro per ogni lavoratore interessato Cabotaggio in caso di circolazione, su strada, senza la documentazione richiesta, ovvero con documentazione non conforme alle disposizioni di legge da 1.000 a 10.000 euro da 1.200 a 12.000 euro Conservazione documenti del distacco da 500 a 3.000 euro da 600 a 3.600 euro per ogni lavoratore interessato Nomina referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti da 2.000 a 6.000 euro da 2.400 a 7.200 euro Nomina referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali da 2.000 a 6.000 euro da 2.400 a 7.200 euro In ogni caso, il massimale di sanzione non potrà superare i 150.000 euro. Orario di lavoro Le sanzioni menzionate nella presente tabella vengono aumentate del 20% rispetto al 2018. Violazione Sanzione amministrativa sino al 31 dicembre 2018 dal 1° gennaio 2019 note 48 ore quale durata media settimanale dell'orario di lavoro - da 200 a 1.500 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento) - da 800 a 3.000 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento) - da 2.000 a 10.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento) - da 240 a 1.800 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento) - da 960 a 3.600 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento) - da 2.400 a 12.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento) per ogni lavoratore interessato Riposo giornaliero nel caso in cui non venga rispettato il riposo giornaliero delle 11 ore consecutive ogni 24 - da 100 a 300 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento) - da 600 a 2.000 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento) - da 1.800 a 3.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento) - da 120 a 360 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento) - da 720 a 2.400 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento) - da 2.160 a 3.600 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento) Riposo settimanale nel caso in cui non venga rispettato il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, da cumulare alle 11 ore di riposo giornaliero - da 200 a 1.500 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento) - da 800 a 3.000 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento) - da 2.000 a 10.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento) - da 240 a 1.800 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento) - da 960 a 3.600 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento) - da 2.400 a 12.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento) Ferie annuali nel caso in cui non venga rispettato il diritto minimo alle 4 settimane di ferie annue - da 100 a 600 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori) - da 400 a 1.500 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni) - da 800 a 4.500 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni) - da 120 a 720 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori) - da 480 a 1.800 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni) - da 960 a 5.400 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni) Altre sanzioni Aumentate del 20% anche tutte le sanzioni dovute a violazioni di disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Norme in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro Infine, è previsto l’aumento del 10%, sempre dal 1° di gennaio 2019, di tutte le sanzioni di natura amministrative e penale riguardanti violazioni alle disposizioni previste nel TU Salute e Sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008). Ulteriori maggiorazioni Le maggiorazioni (20% o 10%) saranno raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Purtroppo, da questo punto di vista, la circolare n. 2/2019 non fornisce alcuna ulteriore indicazione. Destinazione delle maggiorazioni Le maggiorazioni indicate dalla legge di Bilancio 2019 (nel limite complessivo di 15 milioni di euro annui) saranno destinate al finanziamento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato del Lavoro.