Con la circolare n. 102 del 12 dicembre 2023 l'INPS illustra le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 in materia di prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura, con particolare riferimento alla natura e alla tipologia delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato, nonché alle modalità di svolgimento delle stesse e dei connessi adempimenti. Il comma 344 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 definisce le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato come quelle attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese dai seguenti soggetti: disoccupati e percettori di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali, pensionati, giovani con meno di venticinque anni di età impegnati in un ciclo di studi, detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà. Pertanto, le caratteristiche peculiari del nuovo istituto sono: la subordinazione, la temporaneità del rapporto, l’occasionalità delle prestazioni e la limitazione del suo utilizzo sia sotto il profilo soggettivo (dal lato datoriale e del prestatore) che oggettivo (attività agricola stagionale). Alla nuova tipologia di rapporto di lavoro in agricoltura è pertanto applicabile, per quanto compatibile, e salve le speciali disposizioni recate dall’articolo 1, commi da 343 a 354, della legge di Bilancio 2023, la disciplina lavoristica e previdenziale del rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato. Il rinvio, in via analogica, alla disciplina lavoristica e previdenziale del rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato non comporta, tuttavia, l’applicazione integrale degli istituti e delle misure proprie del rapporto di lavoro dipendente. A titolo meramente esemplificativo, per tali prestazioni non possono trovare applicazione le agevolazioni contributive che si sostanziano in una riduzione dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore. Sul punto, si rappresenta che, generalmente, le agevolazioni contributive sono applicabili ai rapporti di lavoro dipendente e hanno come precipua finalità l’incentivazione dei rapporti di lavoro stabile. Prestatori che possono stipulare un contratto di lavoro occasionale agricolo Ai sensi della normativa in esame, possono assumere la qualifica di operaio occasionale agricolo a tempo determinato (OTDO) soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (che non siano stati quindi precedentemente assunti né con un contratto a tempo determinato, OTD, né a tempo indeterminato, OTI) nei tre anni precedenti alla prestazione LOAgri. Il venire meno, nel corso della durata del rapporto lavorativo, dei suddetti requisiti soggettivi che legittimano la stipulazione di un contratto di LOAgri implica la risoluzione automatica dello stesso. In tali casi, è onere del lavoratore fornire tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Durata del contratto e limiti alle giornate lavorative eseguibili Il combinato disposto del comma 344 e del comma 346 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 stabilisce che il contratto può avere una durata di dodici mesi, nel corso del quale possono essere espletate non più di 45 giornate lavorative. Datori di lavoro che possono instaurare un rapporto di lavoro agricolo occasionale ed ambito di utilizzo Il primo periodo del comma 343 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 stabilisce che: “Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, si applicano per il biennio 2023-2024 le disposizioni dei commi da 344 a 354”. Secondo l’interpretazione letterale e teleologica della citata norma emerge come l’obiettivo perseguito dal legislatore con l’introduzione del LOAgri consista nella facilitazione dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro grazie alla riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese agricole, da un lato, e dall’altro, attraverso l’incentivazione a entrare nel mercato del lavoro rivolta a determinate categorie di persone (disoccupati e percettori di prestazioni previdenziali o assistenziali, pensionati, giovani impegnati in un ciclo di studi, detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà) che altrimenti rimarrebbero inattivi. Possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che operano nel settore economico dell’agricoltura e che sono iscritti, quali datori di lavoro agricoli, alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS. Giova, infine, sottolineare quanto disposto dal comma 347 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 che pone, più che un’ulteriore condizione, una preclusione assoluta all’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato per i datori di lavoro agricolo che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali del comparto agricolo comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Conseguentemente, alle agenzie di somministrazione, alle quali non si applicano i citati contratti, oltre che per le peculiari caratteristiche del LOAgri, è vietata l’assunzione di OTDO da somministrare a imprese utilizzatrici. Inoltre, il riferimento alle attività stagionali indica la volontà del legislatore di limitare l’utilizzo di tale particolare tipologia contrattuale alle sole attività agricole stagionali, e quindi, a lavorazioni, incluse quelle afferenti alle attività connesse, che si svolgono in particolari periodi dell’anno in funzione del ciclo biologico delle piante e degli animali (a titolo esemplificativo, semina, raccolta, potatura, pastorizia, vinificazione, molitura del grano e delle olive, agriturismo, ecc.). Ne consegue che è esclusa l’applicabilità della normativa alle mansioni impiegatizie che possono essere svolte presso un’impresa agricola, essendo applicabile alle sole mansioni previste nei contratti collettivi degli operai agricoli stipulati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Si evidenzia, infine, che nella disciplina del LOAgri non è presente il divieto di ricorrere al lavoro occasionale (tuttora vigente nell’ambito della normativa generale sul CPO) per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di dieci (fino al 31 dicembre 2022, erano cinque) lavoratori subordinati a tempo indeterminato (cfr. il comma 14, lettera a), dell’art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017). Obblighi a carico del datore di lavoro Obblighi informativi - I datori di lavoro agricolo che hanno i requisiti descritti per assumere OTDO, prima dell’inizio della prestazione di lavoro occasionale, sono tenuti ai seguenti due adempimenti: 1. verificare la sussistenza dei requisiti legittimanti l’assunzione mediante l’acquisizione di un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva; 2. inoltrare al competente Centro per l'impiego la prescritta comunicazione obbligatoria. L’obbligo dell’informativa al lavoratore si intende soddisfatta nei confronti dei prestatori di lavoro occasionale in agricoltura con la consegna di copia della comunicazione di assunzione. L'iscrizione dei lavoratori OTDO nel Libro unico del lavoro può avvenire in unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile sulla base delle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva. Pertanto, a fronte della prestazione occasionale resa in ambito agricolo, il lavoratore ha diritto a un compenso calcolato in base alla retribuzione stabilita dai “contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (cfr. il comma 348 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023), compenso che deve essere pagato direttamente dal datore di lavoro, mediante strumenti di pagamento tracciabili, quali: • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; • strumenti di pagamento elettronico; • contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. La retribuzione, pertanto, non può essere corrisposta al lavoratore in contanti. Obblighi dichiarativi e contributivi - Il comma 346 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 prevede la possibilità di stipulare un contratto LOAgri di durata fino a dodici mesi e di inviare una sola comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego, pur essendo il contratto eseguibile nel limite di 45 giornate annue per singolo lavoratore. Il comma 350, poi, dispone che il datore di lavoro debba iscrivere il lavoratore OTDO sul Libro unico del lavoro in un'unica soluzione, anche solo al termine del rapporto di lavoro (che, come sopra precisato, può durare fino a dodici mesi); il successivo comma 351 semplifica l’informativa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 152/1997, che si intende soddisfatta con la consegna al lavoratore della copia della comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego inviata in occasione dell’assunzione. Relativamente alle modalità di adempimento dell’obbligo contributivo per i rapporti di lavoro occasionale agricolo, ai sensi del comma 352 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023, il datore di lavoro effettua all'INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati. Peraltro, anche la previsione dell’applicazione di un’aliquota di contribuzione in misura fissa, indipendente dall’ubicazione territoriale dei fondi agricoli dove espleta la propria attività l’OTDO, è in linea con la ratio semplificatrice del nuovo istituto. I datori di lavoro agricoli che intendono avvalersi delle prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato: a) dovranno avvalersi del CIDA ottenuto in sede di iscrizione alla gestione contributiva agricola e utilizzato per la gestione dei flussi retributivi e contributivi relativi ai lavoratori OTI e OTD in forza. Nel caso le imprese agricole non siano ancora in possesso di CIDA (ad esempio, perché imprese di nuova costituzione, Imprenditore Agricolo Professionale o Coltivatore Diretto senza lavoratori dipendenti, oppure, imprese che si avvalgono in via esclusiva di contoterzisti per lo svolgimento delle attività di produzione) e decidano di assumere l’OTDO dovranno presentare all’INPS, secondo le disposizioni vigenti, una denuncia aziendale; b) utilizzeranno le medesime procedure informatiche per la trasmissione dei flussi Uniemens – sezione “PosAgri”; c) effettueranno il pagamento della contribuzione unificata (quindi comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione oppure, in alternativa, unitamente a quella relativa alle giornate OTI e OTD, alle scadenze ordinariamente previste, utilizzando il modello “F24” trasmesso dall’INPS tramite Cassetto previdenziale. Calcolo contributivo - Il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono OTDO verrà effettuato mediante l’applicazione delle aliquote previste per i lavoratori OTD assunti dalla generalità delle aziende agricole, con l’applicazione della misura stabilita al comma 352 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023, ossia, come anticipato, l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge n. 220/2010, per i territori svantaggiati. Si riporta di seguito il prospetto riferito all’anno 2023. Si precisa che tale misura è indipendente dall’ubicazione territoriale dei fondi e dalle caratteristiche contributive del datore di lavoro agricolo e comprende, in ogni caso, le quote relative alla contribuzione dovuta all’INAIL. Le singole voci contributive a carico del datore di lavoro, previste per la generalità delle aziende agricole che assumono OTD, verranno pertanto abbattute del 68%. Voci contributive Aliquota Totale Contributi a carico dell’azienda Contributi a carico del lavoratore Fondo pensioni lavoratori 29,7900 20,9500 8,84 Quota base 0,1100 0,1100 Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250 Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 3,1185 Disoccupazione 2,7500 2,7500 Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3400 -0,3400 Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000 CIS operai agricoli 1,5000 1,5000 Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830 Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300 Esonero art. 120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300 Assegni familiari 0,4300 0,4300 Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,4300 -0,4300 Totale OTD 46,7365 37,8965 8,84 Totale OTDO 20,9669 12,1269 8,84 Tutele per il prestatore di lavoro occasionale Ai sensi del comma 349 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023, la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno. Il lavoratore OTDO ha quindi diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Stante l’attrazione del LOAgri nel complessivo sistema normativo della previdenza agricola, le giornate di lavoro agricolo subordinato occasionale effettivamente prestate confluiranno negli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli. Ai fini dell’implementazione della posizione assicurativa, l’INPS sottrarrà dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo. Cumulo delle pensioni con i compensi per prestazioni agricole - Il comma 349 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 dispone che il compenso erogato per LOAgri è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La disciplina del LOAgri ha carattere transitorio in quanto si applica per il biennio 2023-2024. Pensionati destinatari - Il comma 344 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 individua tra i destinatari della disposizione i pensionati di vecchiaia o di anzianità. Considerato che la pensione di vecchiaia, di anzianità e il trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono cumulabili con i redditi da lavoro e considerato altresì che la pensione anticipata ha sostituito la pensione di anzianità, il citato comma 349, nel prevedere la cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i compensi in argomento, trova applicazione anche nei confronti dei titolari di: a) pensione anticipata precoci; b) pensione “quota 100”; c) pensione anticipata flessibile. Efficacia temporale - L’articolo 21 della legge n. 197/2022 stabilisce, quale data di entrata in vigore, il 1° gennaio 2023. Pertanto, la cumulabilità introdotta dalla norma sopra indicata opera relativamente ai compensi per le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, svolte dal 1° gennaio 2023, nel limite di 45 giornate annue stabilito dal citato comma 344 dell’articolo 1 della medesima legge. Il successivo comma 349 precisa che tale limite è riferito all’anno civile. Conseguentemente, il limite di cumulabilità è compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno. Considerato che le prestazioni di lavoro in argomento possono essere rese dai pensionati individuati dalla norma, si precisa che nei confronti dei titolari di pensione anticipata liquidata anteriormente al 2023, il suddetto criterio opera per le giornate svolte dal 1° gennaio 2023. In caso di superamento del limite di 45 giornate annue, considerato che il rapporto di lavoro si trasforma in lavoro a tempo indeterminato (cfr. il comma 354 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023), si applica il divieto di cumulo della pensione anticipata con i redditi da lavoro, disciplinato dalle disposizioni specifiche previste per le pensioni sopra indicate, con effetto dal primo giorno di prestazione lavorativa. Violazioni e sanzioni La normativa del LOAgri, all’articolo 1, comma 354, della legge n. 197/2022, prevede la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell’ipotesi di superamento del limite di durata di 45 giornate annue per singolo lavoratore. Lo stesso comma dispone l’applicazione di una sanzione a carico del datore di lavoro da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulti accertata una violazione, consistente sia nell’utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono prestare LOAgri, sia nella violazione dell’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, a meno che tali violazioni non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. In tali casi, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.