Anche i percettori di assegno di inclusione sono autorizzati a svolgere le prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura. Il disegno di legge di conversione del decreto Lavoro, approvato dal Senato, ricomprende, infatti, i percettori di assegno di inclusione tra i soggetti che possono essere autorizzati a svolgete le prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura. Prestazioni di lavoro occasionale 2023-2024 - Per il settore dell’agricoltura, la legge di bilancio 2023 ha introdotto le prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato per il biennio 2023-2024. In particolare, si tratta di una norma transitoria, la quale mira ad agevolare la continuità produttiva delle imprese agricole e, a tale scopo, introduce la possibilità per queste ultime di utilizzare prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato per attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per ogni lavoratore, il quale non abbia avuto, nei tre anni precedenti, un rapporto di lavoro subordinato ordinario in agricoltura (ad eccezione dei pensionati). Si tratta quindi, inoltre, di assicurare ai lavoratori agricoli le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato. Durata prestazione di lavoro agricolo occasionale - La durata massima della prestazione di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato, come già accennato, è di 45 giornate lavorative annue, ma, come si legge nella nota del Ministero del lavoro del 20 gennaio 2023 n. 462, si calcolano solo le presunte giornate di lavoro effettivo e non la durata dell’intero contratto di lavoro, che può invece avere una durata massima di 12 mesi. Aggiornamento modello UNILAV - L’aggiornamento del modello UNILAV è legato appunto all’introduzione di questa nuova norma transitoria. Nei casi, quindi, di instaurazione del rapporto di lavoro come sopra menzionato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione lavorativa, ad inviare, al competente Centro per l’Impiego, il modello UNILAV, inserendo nella tabella contratti il codice H.03.00 – Prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato. Tale codice è necessario anche per comunicare un’eventuale modifica del rapporto di lavoro, o per comunicarne la cessazione. Disciplina fiscale del compenso - Da un punto di vista fiscale, il compenso erogato per le prestazioni occasionali è esente da qualsiasi imposizione. Il compenso è assoggetto alla contribuzione unificata previdenziale ed assistenziale agricola nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate, così almeno alla luce dell’interpretazione letterale della norma, in attesa di conferma da parte dell’Inps. Consegna autocertificazione - Prima dell’inizio della prestazione, il lavoratore deve consegnare all’azienda un’autocertificazione relativa alla propria condizione soggettiva, onde verificare l’appartenenza ad una delle categorie sopra indicate e l’assenza di rapporti di lavoro nel settore agricolo nel precedente triennio. La prestazione occasionale può essere utilizzata per un massimo di quarantacinque giornate lavorative per ciascun lavoratore. Ciò non impedisce la stipulazione del contratto per una durata superiore, comunque non eccedente i dodici mesi, a condizione che le presunte giornate di effettivo lavoro non superino i quarantacinque giorni. Le imprese agricole, che abbiano alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato, purché rispettino il CCNL ed il CCPL (contratto collettivo di lavoro provinciale) stipulato dalle OO.SS. (organizzazioni sindacali) comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono avvalersi di dette prestazioni che possono essere unicamente svolte da: pensionati di vecchiaia o di anzianità; disoccupati, percettori di NASPI o DIS-COLL; giovani con meno di venticinque anni, che siano iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico compatibilmente con gli impegni scolastici o in qualunque momento dell’anno se iscritti ad un ciclo di studi universitario; detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno; percettori di assegno di inclusione. Con la sola eccezione dei pensionati, per le altre categorie è necessaria l’assenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto di lavoro “occasionale”.