Il lavoro supplementare è quello prestato dal lavoratore part-time oltre l’orario di lavoro contrattuale ma entro l’orario ordinario full time (pari al massimo a 40 ore settimanali o alla misura inferiore stabilita dai contratti collettivi ai fini contrattuali). I contratti collettivi di lavoro possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo rapportato a 4 mesi, 6 mesi ovvero 12 mesi ma in ogni caso non superiore all'anno. Forfettizzazione del lavoro supplementare - Il ricorso alla forfettizzazione del lavoro supplementare, previsto in un accordo sottoscritto tra le parti, ammette il riconoscimento al lavoratore di una quota di retribuzione forfettaria a prescindere dalla reale prestazione dello stesso. L’accordo può essere raggiunto al momento dell’assunzione o in un momento successivo e prevede l’erogazione di una indennità sostitutiva delle retribuzioni relative al lavoro supplementare, previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La Corte di Cassazione ha affermato che il compenso erogato a titolo di forfetizzazione lavoro supplementare, se accordato al lavoratore per lungo tempo e non correlato all’entità presumibile della prestazione supplementare resa, vale come un superminimo non riducibile unilateralmente a discrezione del datore di lavoro. Con accordo scritto col lavoratore possono essere chieste variazioni della collocazione temporale della prestazione o variazioni in aumento della stessa entro il limite del 25% della normale prestazione annua part time. Variazione orario di lavoro - Le variazioni devono essere chieste con un preavviso di 2 giorni. Tali limiti possono essere derogati dal contratto collettivo o di secondo livello, oppure al verificarsi di: 1) eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori; 2) cause di forza maggiore; 3) necessità di prevenire un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione; 4) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili. Il lavoro supplementare si computa in ogni caso a partire dal superamento di quello individuale previsto dal contratto sottoscritto. In caso di prolungamento dell'orario part time, al prestatore di lavoro deve essere erogata, per le ore supplementari, una retribuzione oraria maggiorata rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire la fruizione, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, di appositi riposi compensativi. Procedura da seguire - In presenza di esigenze aziendali inderogabili ed eccezionali, il datore di lavoro ha anche il potere di imporre prestazioni di lavoro supplementare nei giorni festivi ovvero nelle ore notturne. Il datore di lavoro: 1) comunica al lavoratore la necessità di effettuare lavoro supplementare; 2) riporta nel libro unico con tutti i dati relativi alle ore di lavoro effettuate; 3) riconosce le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva o dalla legge per le ore di lavoro supplementare; 4) verifica il rispetto dei limiti di utilizzo del lavoro supplementare previsti dalla legge. La forfettizzazione del lavoro supplementare può avvenire, ad esempio, con riferimento al numero medio di ore di straordinario prestato da ciascun lavoratore nel mese o nell’anno precedente. In linea generale il datore di lavoro è legittimato a richiedere al proprio lavoratore la prestazione di lavoro supplementare. Il lavoratore che rifiuti ingiustificatamente di prestare il lavoro supplementare legittimamente richiestogli dal datore di lavoro pone in essere un inadempimento contrattuale e diventa, quindi, passibile di sanzione disciplinare.