Corte Costituzionale - Ordinanza n. 182 del 16 luglio 2019 La Commissione tributaria di primo grado di Trento ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, comma 1, e 67 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4-bis, D.L. n. 149/2013 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), a norma del quale "[a] partire dall’anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". Il giudizio tributario è stato promosso da un contribuente avverso un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Trento, relativo una maggiore IRPEF per l’anno di imposta 2008, accertata "per effetto del disconoscimento della natura di “erogazioni liberali”, e quindi della detraibilità dall’imposta nella misura del 19% ai sensi dell’art. 15, comma 1-bis, d.P.R. 22.12.1986, n. 917, delle somme di denaro versate in quell’anno di imposta dal ricorrente" in favore del partito politico di appartenenza. La Corte Costituzionale, nell'ordinanza n. 182 del 16 luglio 2019, rileva che l’art. 1, comma 141, legge n. 190/2014 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" - ha aggiunto un secondo periodo al comma 4-bis del contestato art. 11, ai sensi del quale emerge che le erogazioni liberali "continuano a considerarsi detraibili ai sensi del citato articolo 15, comma 1-bis, ovvero ai sensi del presente articolo, anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime". Secondo la Corte Costituzionale, tale disposizione ha chiaramente efficacia retroattiva riferendosi alle "medesime erogazioni" di cui al primo periodo dello stesso comma 4-bis, ovverosia quelle in denaro, tracciabili, a favore dei partiti politici "[a] partire dall’anno di imposta 2007". Il ricorrente nel giudizio principale, che è un candidato, ha stipulato con il partito di riferimento un "contratto di donazione", e la Corte, pur confutandone la natura di erogazione liberale, in forza della retroattività dello ius superveniens, ritiene necessario il riesame della perdurante rilevanza delle questioni da parte del rimettente, al quale compete valutare se la fattispecie “donazione interessata” dedotta nel giudizio a quo possa accedere al regime di detraibilità. Alla luce di quanto esposto, essendo il quadro normativo rilevante arricchito, la Corte ha disposto la restituzione degli atti al rimettente per una nuova valutazione della rilevanza delle questioni sollevate, alla luce di tale mutato quadro normativo.