Non possono essere detratte le spese effettuate con la carta di credito aziendale in difetto di qualsiasi documento giustificativo e di prova della inerenza del costo all'attività d'impresa. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17701 del 2 luglio 2019. IL FATTO Con avviso di accertamento notificato ad una società, l'Agenzia delle Entrate riprendeva a tassazione maggior reddito imponibile per costi non inerenti per un importo di euro 224.052,47, relativi a provvigioni passive derivanti da un contratto di collaborazione stipulato dalla contribuente con una società portoghese, costi non di competenza per un importo di euro 7.743,03, relativi a spese per trasporti e viaggi, consulenza per sicurezza lavoro, affitto sede Milano e consulenze legali e professionali, nonché spese non documentate per un importo di euro 25.200,00 relative a consulenze tecniche e consulenze legali e professionali. La Commissione tributaria provinciale di Vicenza accoglieva in parte il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l'avviso di accertamento, ritenendo, tra l'altro, detraibile, in applicazione del principio di neutralità dell'IVA intracomunitaria, l'IVA relativa alle provvigioni. La Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente il ricorso della società, annullando il recupero relativo alle provvigioni passive per euro 3.999,95, per spese per ristoranti ed hotel per euro 3.543,52, per consulenze legali e professionali per euro 2.500,00, per consulenze legali e professionali per euro 3.450,00; accoglieva, altresì, in parte l'appello dell'Ufficio, dichiarando legittimo il recupero del costo relativo alle provvigioni passive per euro 212.650,00 e non dovuta, in quanto non detraibile, l'IVA relativa, confermando per il resto la sentenza impugnata. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La mancanza di qualsiasi documentazione giustificativa, dalla quale poter desumere l'ammontare delle provvigioni effettivamente corrisposte, ad avviso degli Ermellini impedisce la detrazione del costo, perché non risultano soddisfatti i requisiti di "certezza" e "soggettiva determinabilità" richiesti dall'art. 109 del Tuir. La Ctr, in difetto di qualsiasi documento giustificativo della spesa e di prova della inerenza del costo all'attività d'impresa, non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 109 Tuir, laddove si era limitata ad affermare che risultava credibile, "secondo la prassi del commercio, che la relativa spesa, effettuata valendosi delle carte di credito aziendale, sia stata legata da ragioni di accoglienza ed ospitalità di clienti, e quindi attinente all'attività aziendale".